Quali sono le modalità di accesso al servizio e i soggetti abilitati alla richiesta di regolarità?

L’accesso al servizio “Durc On Line” avviene solo ed esclusivamente tramite i portali INPS (www.inps.it) ed INAIL (www.inail.it) da parte dei soggetti in possesso delle specifiche credenziali previste e rilasciate dall’Istituto di riferimento.
Una volta selezionato il servizio “Durc On Line” l’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:

  • Consultazione regolarità
  • Richiesta regolarità
  • Liste richieste

Per tutte le funzionalità occorre inserire il codice fiscale del soggetto del quale si intende verificare la regolarità contributiva; tuttavia, mentre la funzionalità “Consultazione regolarità” è liberamente accessibile da chiunque vi abbia interesse, le altre due funzionalità (“Richiesta regolarità” e “Liste richieste”) sono utilizzabili dai soggetti espressamente individuati dall’articolo 1 del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (Amministrazioni aggiudicatrici, Stazioni appaltanti, Organismi SOA, Amministrazioni pubbliche concedenti o procedenti, l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva ovvero un loro delegato che vi abbia interesse, le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del titolare del credito, in relazione alle cessioni di crediti certificati). Con riferimento ai soggetti delegati si precisa che i consulenti del lavoro, i commercialisti e simili, già abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 allo svolgimento di adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, non necessitano di ulteriore delega.

Che cosa è visualizzabile tramite la funzionalità “Consultazione regolarità”?

L’accesso alla funzionalità “Consultazione regolarità” non richiede particolari requisiti poiché consente solamente di accedere al “Durc On Line” già emesso ed in corso di validità per il soggetto titolare di un determinato codice fiscale, di visualizzarlo e di scaricarlo in formato .pdf. Se non risulta disponibile alcun Documento il sistema informatico risponde che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzionalità “Richiesta regolarità”.

Verifica di regolarità contributiva: quali sono le imprese interessate?

La verifica di regolarità contributiva viene effettuata nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.
L’individuazione della competenza delle Casse Edili è effettuata in automatico dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, verifica la presenza nei suoi archivi di un CSC (Codice Statistico Contributivo) edile abbinato al codice fiscale del soggetto per il quale si sta effettuando la verifica di regolarità contributiva. In tal caso il sistema richiama i servizi delle Casse Edili.

Quante tipologie di Durc On Line sono disponibili?

Il Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ha sancito “l’unicità del Durc” poiché la verifica di regolarità contributiva sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC ed è utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della verifica di regolarità, ai sensi della vigente normativa (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all’articolo 1, comma 553, della Legge n. 266/2005; nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia; per il rilascio dell’attestazione SOA).

Quali sono le tempistiche di rilascio del Documento?

Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione in tempo reale del Documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili trasmettono via PEC all’interessato o al soggetto delegato l’invito a regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento della notifica del messaggio di Posta Elettronica Certificata, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
La regolarizzazione determina la formazione di un Documento di regolarità contributiva.
Trascorso inutilmente il termine per la regolarizzazione il risultato negativo della verifica viene comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta.

Quali sono i requisiti di regolarità?

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive (es. verifica di regolarità richiesta il 15 settembre 2015 → 31 luglio 2015 → denuncia mensile di giugno 2015).

La regolarità sussiste comunque in caso di:

  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse Edili sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate (pari o inferiore a Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge) con riferimento a ciascun Istituto e ciascuna Cassa Edile.

Quando si configura l'assenza di regolarità?

Per la Cassa Edile l’assenza di regolarità al momento dell’interrogazione telematica, ovvero della richiesta di verifica della regolarità contributiva, è determinata da:

  • mancata iscrizione: nel caso in cui il codice fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica;
  • debito contributivo.

Quali sono le informazioni riportate nel Documento e la sua durata?

Come previsto dall’articolo 7 “Contenuti” del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, l’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato “pdf” non modificabile con i seguenti contenuti minimi:

  1. la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  2. l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;
  3. la dichiarazione di regolarità;
  4. il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l’esito.

Com'è possibile accertarsi della veridicità di un Documento di regolarità?

Il numero identificativo o numero di protocollo della richiesta di verifica della regolarità contributiva con evidenza del portale dell’Ente dal quale è stata effettuata (es. INAIL_XXXXX, INPS_XXXXX) è stato previsto per avere conferma dell’autenticità del Documento. La consultazione del Documento rilasciato in formato .pdf può avvenire, infatti, indicando sia il codice fiscale del soggetto da verificare sia il numero di protocollo del Documento.

Per ulteriori informazioni:

Contatti ufficio Servizi alle Imprese
Telefono
02.584961 - tasto 1 "Servizi alle imprese" - tasto 3 "DURC"

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