Contributi in vigore

Percentuali contributi in vigore dal 1° ottobre 2023

Imprese con requisiti A senza sgravio A.P.E.

Descrizione contributo % a carico del datore di lavoro % a carico del lavoratore Totale
Anzianità Professionale Edile (1) 3,330% - 3,330%
Fondo MIPI - Mutualizzazione Imprese Previdenza Integrativa (2) 0,100% - 0,100%
Istruzione professionale 1,000% - 1,000%
Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali (3) 0,150% - 0,150%
Fondo per la sicurezza* 0,180% - 0,180%
Fondo territoriale per la qualificazione del settore (4) 0,200% - 0,200%
Quota territoriale adesione contrattuale 0,741% 0,741% 1,482%
Quota nazionale adesione contrattuale 0,222% 0,222% 0,444%
Previdenze sociali (5) 1,875% 0,375% 2,250%
Fondo prepensionamenti (6) 0,200% - 0,200%
SUB-TOTALE 7,998% 1,338% 9,336%
Fondo nazionale assistenza sanitaria (7) 0,600% - 0,600%
Fondo incentivo all'occupazione (8) 0,100% - 0,100%
TOTALE 8,698% 1,338% 10,036%

(*) Percentuale da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile stabilita dall’accordo collettivo provinciale del 19.12.2017. Il massimale di versamento è pari ad € 1.500,00 per anno per impresa.

Si tratta in sintesi di imprese:

  • iscritte da meno di 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
  • con 1.800 ore di lavoro ordinario mediamente accantonate nell’anno di bilancio precedente (media per operaio)
  • che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti e al versamento del dovuto

Percentuali contributi in vigore dal 1° ottobre 2023

Imprese con requisiti B con sgravio A.P.E.

Descrizione contributo % a carico del datore di lavoro % a carico del lavoratore Totale
Anzianità Professionale Edile (1) 3,030% - 3,030%
Fondo MIPI - Mutualizzazione Imprese Previdenza Integrativa (2) 0,100% - 0,100%
Istruzione professionale 1,000% - 1,000%
Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali (3) 0,150% - 0,150%
Fondo per la sicurezza* 0,180% - 0,180%
Fondo territoriale per la qualificazione del settore (4) 0,200% - 0,200%
Quota territoriale adesione contrattuale 0,741% 0,741% 1,482%
Quota nazionale adesione contrattuale 0,222% 0,222% 0,444%
Previdenze sociali (5) 1,875% 0,375% 2,250%
Fondo prepensionamenti (6) 0,200% - 0,200%
SUB-TOTALE 7,698% 1,338% 9,036%
Fondo nazionale assistenza sanitaria (7) 0,600% - 0,600%
Fondo incentivo all'occupazione (8) 0,100% - 0,100%
TOTALE 8,398% 1,338% 9,736%

(*) Percentuale da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile stabilita dall’accordo collettivo provinciale del 19.12.2017. Il massimale di versamento è pari ad € 1.500,00 per anno per impresa.

Si tratta in sintesi di imprese:

  • iscritte da almeno 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
  • con 1.800 ore di lavoro ordinario mediamente accantonate nell’anno di bilancio precedente (media per operaio)
  • che durante tale periodo non hanno mai sospeso la propria posizione
  • che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti e al versamento del dovuto

 

NOTE

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, nonché, per i lavoranti a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente. Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall’impresa e di quelli trattenuti all’operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sentite le parti stesse.

  1. Imprese con requisiti A): aliquota in vigore dal 1° ottobre 2023 come da accordo nazionale del 21 settembre 2023. Imprese con requisiti B): aliquota in vigore dal 1° ottobre 2023, come stabilito dall’accordo provinciale 4 ottobre 2023
  2. In vigore dal 1° gennaio 2005, come disposto dall’accordo provinciale 2 marzo 2005, con lo scopo di sopperire ai costi sostenuti dalle imprese in favore dei propri operai che aderiscono volontariamente a Prevedi (1%)
  3. Istituito dal 1° febbraio 2008, come disposto dal verbale di accordo provinciale 16 novembre 2007
  4. Istituito dal 1° ottobre 2023, così come previsto dal “Regolamento Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” sottoscritto dalle Parti Sociali nazionali in data 21 settembre 2023
  5. In vigore dall’avvio fattuale del Fondo Sanitario Nazionale, come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale edili-industria e cooperazione del 18.07.2018 e dal verbale di accordo edili-artigianato del 31.01.2019 e dai successivi accordi attuativi del 20.12.2018 e del 20.05.2019
  6. In vigore dal 1° ottobre 2018 con decorrenza pagamento febbraio 2019
  7. In vigore dal 1° ottobre 2020 con l’avvio fattuale del Fondo. Per gli impiegati è previsto un contributo datoriale pari allo 0,26% sulle seguenti voci retributive: stipendio minimo mensile, premio di produzione ed ex indennità di contingenza
  8. Contributo destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale del settore in vigore dal 1° ottobre 2018 con decorrenza pagamento febbraio 2019

Contributo minimo A.P.E.

Come previsto dall’accordo nazionale del 21 settembre 2023 il contributo minimo A.P.E. mensile per lavoratore è pari a € 50,00.

Contributo fuori Provincia

A decorrere dal 1° aprile 2007, ANCE ha affidato a Cassa Edile di Milano la riscossione del contributo associativo annuo dovuto all’ANCE medesima da parte delle imprese edili ed affini aderenti operanti in regime di “fuori provincia” ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’ANCE. Il contributo stabilito nella misura dell’1,30% viene riscosso da Cassa Edile di Milano unitamente alle contribuzioni di spettanza della Cassa Edile stessa, ai sensi dei contratti collettivi in vigore. Il contributo riscosso verrà poi trasmesso all’ANCE.

Imprese di lavoro temporaneo

In riferimento all’accordo nazionale del 10 settembre 2003 si precisa che le imprese di lavoro temporaneo devono versare alle Casse Edili il contributo per la formazione professionale pari al 3,868% – in luogo dell’1,000% riportato alla voce “Istruzione professionale” nelle tabelle sopra esposte – delle retribuzioni imponibili. Lo stesso accordo stabilisce a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo il versamento di un contributo aggiuntivo per le sospensioni di lavoro pari allo 0,30%.

Scarica la tabella dei contributi in vigore per imprese interinali

Vai alle tabelle delle contribuzioni precedenti

Versamenti

Trasmissione della denuncia e versamento dei contributi

La denuncia mensile di manodopera occupata deve sempre pervenire alla Cassa Edile entro il 16° giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Il versamento dei contributi riportati in denuncia deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Esempio: denuncia del mese di febbraio è trasmissione entro il 16 marzo e versamento entro il 31 marzo

Modalità di versamento

Il versamento regolare dei contributi si effettua esclusivamente mediante il pagamento del bollettino M.A.V. scaricabile dal sito internet https://mutssl2.cnce.it/mutuser/ alla sezione “Pagamenti” → “Bollettino Pagamenti”.

Il suddetto bollettino viene emesso successivamente all’invio della denuncia.

In caso di mancato o ritardato versamento, è, invece, possibile scaricare il bollettino M.A.V. aggiornato, comprensivo, quindi, di contributi addizionali, dall’area privata (“Servizi on-line”) del presente sito internet è funzione telematica ad accesso privato “Pagamenti”.

Scarica il Regolamento delle Gestioni in vigore

Rateazioni

In caso di particolari e comprovate difficoltà economiche, le imprese possono inoltrare a Cassa Edile una richiesta per la formalizzazione e la sottoscrizione di un piano di rientro.

La richiesta dovrà contenere obbligatoriamente, tra le altre informazioni richieste:

  • i nominativi e gli indirizzi dei committenti (con l’indicazione dei relativi cantieri) per i quali l’impresa ha lavorato nel momento in cui si è generata l’insolvenza contributiva e per i quali sta lavorano attualmente.

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata dell’impresa e debitamente sottoscritta con timbro e firma del legale rappresentante e inviata all’attenzione dell’ufficio Servizi alle Imprese – area Contenzioso via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected] 

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