Contributo minimo A.P.E. in vigore con la denuncia di maggio 2016

Contributo minimo mensile

Le Parti Sociali nazionali con la sottoscrizione dei verbali di accordo del 6 aprile 2016 hanno stabilito che il contributo minimo mensile A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) da versare per ciascun operaio a partire dalla denuncia mensile di maggio 2016 è pari a € 35,00.
Qualora il calcolo per il contributo A.P.E. per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a € 35,00 il contributo minimo non troverà applicazione.
Qualora, invece, dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore la Cassa Edile richiederà all’impresa il versamento del contributo minimo A.P.E.

Casi di esenzione

La norma sul contributo minimo non si applicherà nei seguenti casi:
  • inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
  • cessazione del rapporto di lavoro precedente il giorno 15 del mese;
  • assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi due casi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

 

 

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