Come previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) del 24 Maggio 2022 le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori hanno effettuato, tramite apposito accordo, la verifica dei parametri territoriali per il riconoscimento dell’EVR per l’anno 2024.
Alla luce del risultato positivo della predetta verifica, per l’anno in corso l’elemento variabile della retribuzione (EVR) è dovuto nella:
- Misura intera (4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 31 dicembre 2023)
se dal confronto a livello aziendale dei dati riguardanti il triennio 2021/2022/2023 ed il precedente triennio 2020/2021/2022 relativi a:
- ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni
- volume d’affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali
risulti che entrambi i parametri aziendali siano pari o positivi;
- Misura ridotta (ovvero pari al 50% della misura intera)
se solo uno dei suddetti parametri risulti negativo
- Non dovuto
se entrambi i parametri risultino negativi
Verifica del parametro “Ore denunciate in Cassa Edile”
Le ore denunciate presso la scrivente Cassa Edile (al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni) sono verificabili nell’area privata “Servizi on-line” consultando la funzione ad accesso riservato “Rendiconti” → “Estratto conto” → “EVR”.
Le imprese che abbiano accertato l’andamento negativo di entrambi o di uno dei parametri, ai fini dell’esonero totale o parziale dall’erogazione dell’EVR, tempestivamente e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2024, sono obbligate ad inviare all’Associazione artigiana di categoria ed alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, una specifica autodichiarazione (v. fac-simile allegato) – unitamente alla relativa documentazione probatoria, ai seguenti indirizzi:
- indirizzo PEC dell’Associazione artigiana alla quale si aderisce
- [email protected]
L’impresa è comunque tenuta ad erogare l’EVR nella misura intera prevista a livello territoriale, fintanto che non abbia presentato la predetta autodichiarazione.
Per il 2024, l’EVR dovrà essere anticipato in quote mensili, agli addetti in forza nell’anno (operai, impiegati e anche apprendisti). Si raccomanda alle imprese di non ritardare nel riconoscere gli importi arretrati dovuti da gennaio 2024.
Agli importi riconosciuti a titolo di EVR per l’anno 2024 è applicabile l’imposta sostitutiva, per l’anno in corso, pari al 5% sempreché tale importo rispetti il limite complessivo annuo pari ad euro 3.000,00 ed il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2023 (anno precedente a quello di percezione delle somme) ad euro 80.000,00.
Alleghiamo l’accordo territoriale ed i rispettivi allegati, tra cui le tabelle degli importi definitivi dell’EVR per l’anno 2024, sia nella misura intera che ridotta, distinti tra operai ed impiegati e le tabelle relative agli apprendisti operai e agli apprendisti impiegati.