Riduzione contributiva dell’11,50% confermata anche per il 2017

Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto Direttoriale del 5 luglio 2017, ha confermato per l’anno 2017 la riduzione pari all’11,50% sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute all’INPS ed all’INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro esercenti attività edile.
Nel ricordare che la riduzione contributiva a favore delle imprese edili in oggetto è stata introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni, si comunica che l’INPS, con circolare n. 129 del 1° settembre 2017, ha fornito le istruzioni operative per l’ammissione al regime agevolato.

Caratteristiche della riduzione contributiva

  • Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro, che svolgono attività edile, classificati nel settore industria con i Codici Statistici Contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e nel settore artigianato con Codici Statistici Contributivi da 4.13.01 a 4.13.05, nonché caratterizzati dai Codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.09;
  • la riduzione riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017;
  • il beneficio si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale;
  • la contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto: della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale (versato unitamente alla contribuzione per la nuova indennità di disoccupazione – NASpI), delle misure compensative eventualmente spettanti;
  • la riduzione non spetta per i lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (come, ad esempio, gli assunti dalla lista di mobilità, gli apprendisti, ecc.);
Nell’illustrare le condizioni di accesso al beneficio, si precisa che le Casse Edili non devono svolgere alcun adempimento in merito.

Condizioni di accesso al beneficio

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
  • essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC, ivi compresa l’avvenuta trasmissione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente del “Modulo di autocertificazione per accedere ai benefici contributivi”* e fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto del minimale retributivo pari all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e contratti individuali (articolo 1, comma 1, legge n. 389/1989); 
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, Legge 248/2006).

Modalità di richiesta

L’istanza deve essere inviata esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile sul sito web dell’INPS all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018.
* il modulo può essere scaricato dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it)

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