Premialità per la sicurezza

Premessa

Il verbale di accordo “Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e l’innovazione” contenuto all’interno del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 19 dicembre 2017 ha previsto una forma di premialità per le imprese:
  • iscritte alla scrivente Cassa Edile da almeno 2 anni al momento della domanda;
  • in regola con i versamenti.

Requisiti di accesso

L’impresa avente le caratteristiche sopra elencate, per poter beneficiare della premialità, deve, inoltre, soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
  • a)     assenza di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (escluso il giorno dell’evento di infortunio), accaduti nei 2 anni civili precedenti a quello di richiesta (es. 2016 e 2017 per il 2018), come risultante dalle denunce mensili inviate alla scrivente Cassa Edile;
  • b)     avere ottenuto lo sconto INAIL OT24 nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • c)      asseverazione di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008, ottenuta o rinnovata da ESEM-CPT, Ente Unificato Formazione e Sicurezza, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Ammontare della premialità

Alle imprese aventi titolo verrà riconosciuto uno sconto contributivo parametrato alla media annua (arrotondata all’unità inferiore) degli operai / apprendisti operai dipendenti in forza nell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda.
Gli importi previsti sono:
  •  € 400,00 per le imprese fino a 10 operai / apprendisti operai dipendenti;
  • € 500,00 per le imprese da 11 fino a 20 operai / apprendisti operai dipendenti;
  • € 600,00 per le imprese da 21 operai / apprendisti operai dipendenti in poi.

Cumulabilità

L’impresa avente diritto alla “Premialità per la sicurezza” può beneficiare anche della “Premialità per lo sviluppo e l’innovazione” (richiedibile dal 2019) e della premialità relativa all’elezione del RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza), purché sussistano i requisiti propri di ciascuna tipologia di premialità.

Modalità e tempistica di richiesta

La domanda, disponibile dal 15 marzo 2018 nella sezione web “Imprese” → “Modulistica”, deve essere inviata alla scrivente Cassa Edile – insieme alla documentazione necessaria indicata sul modulo di richiesta – esclusivamente in via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata [email protected]
La domanda deve essere trasmessa dal 15 marzo al 15 aprile dell’anno per il quale compete la premialità (es. premialità 2018 → periodo presentazione domanda dal 15 marzo al 15 aprile 2018).
Le istanze vengono verificate dalla scrivente Cassa Edile entro il mese di maggio dell’anno per il quale compete la premialità ed accolte sino al raggiungimento del tetto annuo complessivo (pari a € 150.000,00), secondo il criterio cronologico di ricezione delle domande.
Dopo tale termine Cassa Edile provvederà ad applicare lo sconto contributivo alle imprese aventi titolo sulla denuncia o sulle denunce mensili successive all’accoglimento.
L’impresa avente titolo può beneficiare dello sconto contributivo suddetto per una sola volta e per una sola annualità.
In caso di mancato accoglimento della richiesta nel primo anno (2018), l’impresa avente titolo potrà riproporre la domanda nell’anno successivo (2019).

Cerca in tutto il sito