Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile: sentenza Corte di Cassazione n. 9803/2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9803 del 26 maggio 2020, si è espressa in tema di obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile di un’impresa classificata ai fini ISTAT e previdenziali come non edile, che applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo del settore commercio.

Riprendendo le conclusioni già emerse nel primo e nel secondo grado di giudizio, anche la Suprema Corte ha confermato che non sussiste alcun automatismo tra il codice statistico assegnato dagli Enti previdenziali – secondo astratte previsioni tipologiche – ed il concreto accertamento dell’attività svolta (in questo caso: progettazione, smontaggio e manutenzione e riparazione di ponteggi), che deve ritenersi appartenente all’area dell’edilizia qualora si tratti di attività ausiliaria a quella edile, in quanto realizzi una funzione accessoria che non avrebbe alcuna utile applicazione se scissa dall’attività resa dal committente.

A partire dall’esame dell’attività effettivamente svolta dall’impresa, peraltro nell’ambito di un appalto pubblico, e sulla base di elementi documentali inconfutabili, è stato, quindi, accertato che l’impresa ricorrente svolgesse di fatto attività edile e che, pertanto, ne derivasse l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.

Tenuto conto del principio fissato dalla Corte di Cassazione, nonché dei possibili riflessi negativi che possono derivare, in tema di regolarità contributiva e di responsabilità in solido, dalla violazione di tale principio, si invitano tutte le imprese a fare particolare attenzione all’integrale rispetto del contratto collettivo edile, compreso l’obbligo di iscrizione e regolarità nei confronti della Cassa Edile, anche con riferimento ai propri fornitori o subappaltatori che eseguono attività rientranti nell’ambito dell’edilizia.

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