Durc On Line: chiarimenti istruttoria imprese non iscritte alle Casse Edili

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), con lettera circolare n. 30/2015, ha specificato che l’indirizzamento delle richieste di verifica di regolarità contributiva da parte dell’INPS alle Casse Edili avviene per ogni Codice Fiscale che abbia o abbia avuto l’attribuzione anche di un CSC (Codice Statistico Contributivo) relativo al settore edile, pur svolgendo un’attività principale non ricompresa tra quelle delle costruzioni.

In considerazione di quanto sopra riportato le Casse Edili devono concludere l’istruttoria con un esito di regolarità contributiva per le imprese:
  • con attività edile e con dipendenti operai in forza a condizione che la stessa abbia effettuato tutti gli adempimenti previsti (invio dichiarazione mensile di manodopera occupata e relativo versamento);
  • con attività edile senza dipendenti o con solo impiegati a condizione che l’impresa si iscriva alla Cassa Edile e si impegni a comunicare l’eventuale assunzione di dipendenti operai con conseguente apertura della posizione;
  • con attività prevalente non edile ma con dipendenti operai edili in forza a condizione che presenti la dichiarazione mensile di manodopera occupata ed effettui il relativo versamento.
In caso di imprese con attività prevalente non edile e senza dipendenti operai edili in forza la Cassa Edile può dichiararsi “non competente”.
Si specifica, infine, che in alcuni casi particolari riguardanti imprese con CSC edile svolgenti un’attività di mera installazione di impianti (quali, ad esempio, idraulici, elettricisti, ecc.) l’iscrizione alla Cassa non è prevista e, quindi, la richiesta è di competenza solo di INPS e INAIL.

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