Distacco dei lavoratori: le informazioni da indicare in denuncia

Vista la rilevanza che il tema del distacco di manodopera sta assumendo a livello europeo, la Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha informato, con comunicazione n. 832/2022, della necessità di implementare il tracciato M.U.T. (Modulo Unico Telematico per la dichiarazione mensile di manodopera occupata) con alcune informazioni relative all’utilizzo dell’istituto in oggetto.

Decorrenza

A partire dalla denuncia mensile di Febbraio 2023.

Distacco nazionale

I lavoratori distaccati, oltre a essere dichiarati nel sistema di denuncia dall’impresa distaccante dalla quale dipendono, devono essere indicati, sempre in denuncia, anche dall’impresa distaccataria presso la quale sono temporaneamente distaccati nella sezione “Soci, titolari, collaboratori”.

Distacco transnazionale

Vanno distinti due casi:

Distacco da Paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria e San Marino)

Le imprese distaccanti, in virtù della convenzione di reciprocità in essere, non hanno l’obbligo di iscrizione in Cassa Edile / Edilcassa dei lavoratori che distaccano in Italia.

Grazie agli sviluppi del sistema di denuncia è l’impresa distaccataria italiana che deve dare evidenza dei lavoratori distaccati nella sezione “Soci, titolari, collaboratori”.

Distacco da Paesi non convenzionati con l’Italia

In base alla legislazione comunitaria, le imprese distaccanti hanno l’obbligo di iscrizione presso la Cassa Edile / Edilcassa di competenza con l’espletamento di tutti gli adempimenti del caso. Fermo restando tale obbligo, anche l’impresa distaccataria italiana deve dichiarare i lavoratori distaccati nella sezione “Soci, titolari, collaboratori” della propria denuncia mensile.

Lavoratori distaccati da segnalare in M.U.T. nella sezione “Soci, titolari, collaboratori

Nel sistema M.U.T., all’interno della sezione “Soci, titolari, collaboratori”, l’impresa distaccataria deve inserire le seguenti informazioni:

  • le tipologie di “lavoratore distaccato da impresa italiana” e “lavoratore distaccato da impresa estera”;
  • il codice catastale estero dell’impresa distaccante;
  • la sede legale dell’impresa distaccante.

 

Le nuove informazioni non cambiano le modalità di controllo della denuncia sino ad oggi effettuate.

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