Prevedi
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Come ci si iscrive a Prevedi?
In caso di variazione del datore di lavoro occorre compilare una nuova domanda di adesione al Fondo?
In caso di variazione del datore di lavoro non è necessario compilare una nuova domanda di adesione: è sufficiente comunicare al nuovo datore di lavoro di essere associato al Fondo Pensione, in quanto l’obbligo contributivo decorre dalla data di assunzione del lavoratore da parte del nuovo datore di lavoro.
Quali sono i vantaggi dell’adesione al Fondo?
Per la lettura dei vantaggi si rimanda alla lettura della pagina “Prevedi – Integrazione pensionistica” riportata nella sezione “Lavoratori” sotto la voce “Prestazioni e servizi”.
Nel caso in cui volessi destinare al Fondo il mio TFR, in quale misura dovrei contribuire?
- 18%;
- 100%.
La contribuzione decorre dal primo giorno del mese in cui il lavoratore ha sottoscritto la domanda di adesione al Fondo oppure, nel caso di conferimento del TFR successivo all’adesione, dal mese in cui viene sottoscritto il modulo di conferimento del TFR al Fondo Pensione.
Posso aderire a Prevedi senza destinare al Fondo il mio TFR?
Nel caso di adesione a Prevedi senza la quota TFR, la contribuzione minima è così strutturata:
- contributo a carico del lavoratore: 1% della retribuzione che costituisce la base di calcolo del TFR;
- contributo a carico del datore di lavoro: 1% della retribuzione che costituisce la base di calcolo del TFR.
Che cos’è il contributo contrattuale?
Il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 1° luglio 2014 (edili-industria e cooperazione) e del 24 gennaio 2014 (edili-artigianato) ha previsto l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2015, di un contributo mensile variabile da € 8,00 a € 16,00 (a seconda della categoria e del livello di inquadramento del lavoratore) a carico del datore di lavoro da versare al Fondo Prevedi.
Per i lavoratori iscritti al Fondo alla data sopra indicata tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria.
Per i lavoratori non iscritti al Fondo alla data sopra indicata il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.
Posso trasferire la mia posizione ad altra forma pensionistica complementare?
L’iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di partecipazione al Fondo che è pari a due anni.