Distacco transnazionale: dal 26 dicembre 2016 operativa la comunicazione preventiva

Premessa

L’articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo n. 136 del 17 luglio 2016, entrato in vigore il 22 luglio 2016, ha previsto che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fossero definite le modalità operative delle comunicazioni relative ai lavoratori distaccati.

Il Decreto 10 agosto 2016 “Comunicazione preventiva di distacco transnazionale” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 ed entrerà in vigore il 26 dicembre 2016.

Contenuti del Decreto ministeriale del 10 agosto 2016

L’articolo 1 del Decreto specifica la definizione di “prestatore di servizi” con cui s’intende l’impresa stabilita in uno Stato membro o in uno Stato terzo ovvero un’agenzia di somministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

Dal 26 dicembre 2016 il prestatore di servizi che intende distaccare un lavoratore nel nostro Paese avrà l’obbligo di comunicarlo preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di informare quest’ultimo in ordine all’eventuale annullamento e/o variazione dei dati riguardanti il distacco.

Tali comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica attraverso la compilazione del modello “UNI_Distacco_UE” disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

Per poter accedere alla nuova procedura di trasmissione, il prestatore di servizi dovrà preventivamente registrarsi al portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ottenere così le proprie credenziali di accesso al sistema. Attraverso le credenziali, il prestatore di servizi potrà inserire nuove comunicazioni di distacco e consultare la propria banca dati contenente i modelli “UNI_Distacco_UE” già trasmessi.

La comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva deve essere inviata entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del distacco e deve contenere alcune informazioni specifiche tra cui:

  • i dati identificativi dell’impresa distaccante;
  • il numero e le generalità dei lavoratori distaccati;
  • la data di inizio, di fine e la durata del distacco;
  • il luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
  • i dati identificativi del soggetto distaccatario;
  • la tipologia dei servizi;
  • le generalità ed il domicilio eletto del referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti;
  • le generalità del referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le Parti Sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di 2° livello e per essere disponibile in caso di richiesta motivata delle Parti Sociali;
  • ecc.


Nell’ipotesi di certificata indisponibilità del sistema, la comunicazione preventiva deve essere trasmessa entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema (Comunicazione preventiva Posticipata).

Il modello “UNI_Distacco_UE” deve essere compilato in tutti i campi indicati come obbligatori (contrassegnati dal consueto simbolo dell’asterisco); per ogni modello il sistema genera un codice identificativo della comunicazione coerente con la data della sua trasmissione.

Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del distacco.

Ogni variazione successiva alla comunicazione preventiva di distacco (es. data di inizio, di fine e durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione di servizi, tipologia di servizi, ecc.) deve essere comunicata entro le ore 24:00 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell’evento modificativo.

Sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione del distacco

Per la violazione degli obblighi di comunicazione del distacco entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del distacco e delle successive variazioni (entro 5 giorni) all’impresa si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 europer ogni lavoratore interessato

Altre sanzioni

Se la violazione riguarda gli obblighi di conservazione della documentazione relativa al distacco la sanzione amministrativa pecuniaria va da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
In caso di mancata designazione del referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
In ogni caso, le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione non possono essere superiori a 150.000 euro.

Si ricorda, infine, che nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
In ogni caso l’ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
Nel caso in cui il distacco non autentico riguardi i minori è prevista per il distaccante e per il soggetto che ha utilizzato la prestazione la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

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