L’accordo nazionale del 4 luglio 2025 e il relativo addendum del 15 luglio 2025 introducono importanti modifiche in merito al contributo contrattuale Prevedi per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.
⏳ Contributo contrattuale: decorrenza
Per i nuovi assunti dal 1/10/2025, il contributo contrattuale sarà riconosciuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi. Fanno eccezione i lavoratori, già iscritti al Fondo Prevedi o che si iscriva nel corso dei primi tre mesi dall’assunzione, che versano al Fondo contribuzioni aggiuntive (TFR e/o contributo a proprio carico dell’1% o superiore): in tal caso, il contributo contrattuale decorre fin dalla data di assunzione o di iscrizione.
A partire dal MUT di ottobre 2025 è stato attivato un servizio di verifica in tempo reale con le anagrafiche del Fondo Prevedi per accertare tale condizione.
📊 Modalità di calcolo per i lavoratori con rapporto di lavoro superiore a 3 mesi
Le modalità di calcolo del contributo contrattuale restano invariate. Tuttavia, per i lavoratori che non versano contribuzioni aggiuntive, il versamento avverrà solo dal quarto mese, includendo anche gli importi relativi ai primi tre mesi. Si applica il criterio del mese intero per frazioni pari o superiori a 15 giorni.
💼 Importo sostitutivo per rapporti pari o inferiori a tre mesi
Se il rapporto di lavoro termina prima dei tre mesi e il lavoratore non ha attivato contribuzioni aggiuntive Prevedi, l’azienda dovrà corrispondere un’indennità sostitutiva:
- Impiegati: importo mensile secondo la Tabella A, erogato in busta paga al netto delle ritenute. Non si conteggiano frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
- Operai: importo orario secondo la Tabella B, calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate, arrotondato all’euro. L’importo sarà accantonato, al netto delle ritenute di legge, presso la Cassa Edile e liquidato insieme a ferie e gratifica natalizia (GNF).
📌 Tabelle di riferimento indennità sostitutiva.
⚠️ Altri fondi previdenziali
Le modifiche introdotte riguardano esclusivamente il Fondo Prevedi. Non sono previste variazioni per gli altri fondi di previdenza complementare di settore.
🆕 Adeguamenti MUT Ottobre 2025
A seguito degli ultimi aggiornamenti normativi e contrattuali, il modello MUT è stato adeguato per recepire le disposizioni contenute nella Circolare CNCE 22/2025 (Accordo 4 luglio).
🔹 Accordo 4 Luglio 2025 – Nuovo campo “Importo.Art.3 Accordo 04/07/25” (c.d. “importo sostitutivo”)
È stato introdotto un nuovo campo nella sezione Lavoratore/Previdenza, compilabile solo per operai assunti dal 01/10/2025 con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a 3 mesi e non aderenti a Prevedi. L’importo, calcolato secondo i criteri dell’Accordo, sarà versato alla Cassa Edile e liquidato al lavoratore insieme alla GNF. Sono stati implementati controlli automatici per evitare errori di compilazione nei casi non previsti.
Nuovo campo: Importo.Art.3 Accordo 04/07/25 Condizioni di compilazione:
- ✅ Solo per operai assunti dal 01/10/2025 con contratto pari o inferiore a 3 mesi e senza adesione a Prevedi
- ❌ Non compilabile per impiegati (campo azzerato)
- ❌ Non compilabile se il lavoratore:
- È ancora in forza
- Versa contributi a Prevedi
- È stato assunto prima del 01/10/2025
Controlli automatici:
- ⚠️ Warning se il campo è vuoto per lavoratore cessato entro 3 mesi
- ⚠️ Blocco se compilato in caso non previsto
🔹 Recupero contributi contrattuali Prevedi
Per i lavoratori, operai ed impiegati (non aderenti a Prevedi in forma esplicita) che restano in forza oltre i 3 mesi, è previsto il recupero dei contributi contrattuali non versati nei mesi precedenti (es. ottobre–dicembre 2025), da indicare distintamente nella sezione “Recupero”.
Nella sezione Previdenza
Trattamento fiscale e contributivo dell’importo lordo riconosciuto agli operai con contratto pari o inferiore a tre mesi, da versare alla Cassa Edile e corrisposto insieme alla GNF.
- Condizione di applicabilità
- Operaio con rapporto di lavoro pari o inferiore a 3 mesi.
- Alla cessazione del rapporto, l’azienda calcola l’importo secondo la Tabella B dell’Accordo.
- Calcolo dell’importo lordo
- Formula: Importo lordo = coefficiente orario (Tabella B) × ore ordinarie effettivamente lavorate
- Trattamento fiscale
- Tipologia reddito: Reddito di lavoro dipendente (art. 51, c.1 TUIR).
- Tassazione separata (art. 17, c.1, lett. a TUIR).
- Base imponibile: Importo lordo – contributi obbligatori di legge
- Ritenuta IRPEF: con aliquota determinata secondo i criteri del TFR (art. 19, c.2 TUIR).
- Trattamento contributivo
- Contributi dovuti: Ordinari contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda/lavoratore.
- Esempio
| Voce | Importo | Note |
| Importo sostitutivo Prevedi | € XXX,XX | Lordo calcolato su ore ordinarie |
| Contributi INPS a carico lav. | – € XX,XX | Ordinari |
| IRPEF (ritenuta separata) | – € XX,XX | Aliquota TFR |
| Netto da versare a Cassa Edile | € XXX,XX | Da trasferire per erogazione GNF |
- Flusso operativo
- Calcolo e trattenute in busta paga alla cessazione
- Versamento del netto alla Cassa Edile
- La Cassa eroga l’importo al lavoratore insieme alla GNF





