Sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro in data 19.12.2017

Il 19 dicembre 2017 Assimpredil Ance e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza hanno sottoscritto le intese di rinnovo degli accordi 22 dicembre 2011, riguardanti gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Per la prima volta, alle trattative ed alla sottoscrizione degli accordi hanno partecipato anche le rappresentanze territoriali datoriali dell’Artigianato.

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, i nuovi accordi territoriali hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza il 31 dicembre 2019.

Le parti stipulanti, preso atto della crisi economica ancora in atto, hanno ritenuto, per l’intero periodo di vigenza del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (C.C.P.L.), di riconoscere un incremento delle indennità di trasporto e mensa e di prevedere, per il medesimo periodo, forme di premialità per le imprese, allo scopo di ridurre ulteriormente i costi per le aziende regolari, virtuose e/o comunque meritevoli.

Vediamo in estrema sintesi le principali novità, con riserva di ulteriori approfondimenti futuri.

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 la negatività dell’andamento del settore sul territorio non ha consentito il riconoscimento dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), essendo risultati negativi tutti gli indici.

Indennità mensa e trasporti

A decorrere dal 1° gennaio 2018:

  • indennità trasporti operai: da € 3,26 ad € 4,26 al giorno;
  • indennità sostitutiva mensa operai: da € 8,76 ad € 9,06 al giorno;
  • indennità trasporti impiegati: da € 65,49 a € 81,56 al mese;
  • indennità sostitutiva mensa impiegati: da € 140,79 a € 145,61 al mese.

 

Fondo per la sicurezza

Dal 1° gennaio 2018 (denuncia di gennaio 2018 da inoltrare entro il 16 febbraio 2018) l’aliquota contributiva “Fondo per la sicurezza” dovuta alla scrivente Cassa da parte di tutte le imprese iscritte viene ridotta dallo 0,20% allo 0,18%.

Forme di premialità per le imprese regolari

Per gli anni 2018 e 2019 è riconosciuta alle imprese:

  • iscritte presso la scrivente Cassa da almeno due anni al momento della domanda,
  • in regola con i versamenti,
  • in possesso dei requisiti previsti dall’accordo,

a) una “premialità per la sicurezza”, corrispondente ad uno sconto contributivo variabile da € 400,00 ad € 600,00, a seconda delle dimensioni dell’impresa;

b) una “premialità per lo sviluppo e l’innovazione”, corrispondente ad uno sconto contributivo variabile da € 500,00 ad € 900,00, a seconda delle dimensioni dell’impresa.


L’accordo prevede espressamente la cumulabilità delle due tipologie di premialità in capo alla singola impresa, nel rispetto dei requisiti richiesti per ciascuna di esse, nonché alcune ipotesi di cumulabilità nell’ambito del medesimo tipo di premialità.

La singola impresa potrà fruire sia della premialità di cui alla lettera a) sia della premialità di cui alla lettera b) per una sola volta e per una sola annualità.

La domanda dovrà essere inoltrata alla scrivente Cassa dal 15 marzo al 15 aprile dell’anno di riferimento della premialità.

Elezione RLS e relativa premialità

Per le imprese:

  • iscritte alla scrivente Cassa Edile,
  • in regola con i versamenti,
  • presso le quali, nel corso del periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, sia eletto o designato, anche a seguito di scadenza naturale del precedente incarico, il rappresentante aziendale per la sicurezza nel rispetto delle modalità definite nell’accordo,

 

è prevista una premialità corrispondente ad uno sconto contributivo pari ad € 600,00, per ogni singola impresa, indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati o designati, cumulabile con le premialità di cui ai punti a) e b).

Per quanto concerne le premialità verranno fornite le indicazioni operative per l’inoltro delle istanze in seguito.

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