Sgravio dell’11,50% anche per il 2015

Quadro normativo

L’articolo 29, comma 5, della Legge n. 341/1995, come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della Legge n. 247/2007, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze confermi o ridetermini con apposito decreto la misura della riduzione contributiva prevista in favore delle imprese edili.
Il medesimo articolo prevede, altresì, che trascorsi 30 giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all’adozione del menzionato decreto, le imprese interessate possano applicare la riduzione nella misura determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in caso di riconoscimento di una riduzione maggiore o minore di quella dell’anno precedente o qualora entro il 15 dicembre dell’anno di riferimento non venga emanato apposito decreto interministeriale.

Applicabilità dello sconto

Anche per quest’anno, l’INPS con il messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015 ha riconosciuto la facoltà per le imprese edili, in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, di presentare istanza, a partire dal 1° settembre 2015, per poter applicare in via provvisoria lo sgravio nella medesima misura prevista per l’anno 2014, pari all’11,50%. L’istanza deve essere inviata esclusivamente in via telematica.
Nell’illustrare il beneficio, si precisa che le Casse Edili non devono svolgere alcun adempimento in merito.

Regolamentazione del beneficio

  • Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro che svolgono attività edile individuati secondo la classificazione Ateco 2007, resa operativa dall’INPS con la circolare n. 80/2014 (ovvero imprese classificate nell’industria ai codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e classificate nell’artigianato ai codici statistici dal 4.13.01 a 4.13.05) e compete per i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (quindi non spetta per gli operai occupati part-time);
  • la riduzione riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
  • la riduzione non spetta per i lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (come, ad esempio, assunti dalla lista di mobilità, gli apprendisti, ecc.);
  • la contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto: della contribuzione dovuta al fondo pensione lavoratori dipendenti, del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale (versato unitamente alla contribuzione per la nuova indennità di disoccupazione – NASpI).

Condizioni per l’applicazione del beneficio

Il beneficio può essere applicato solo se risultano rispettate le seguenti condizioni:
  • avere il semaforo verde nel Cassetto previdenziale ai fini del DURC interno;
  • non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, Legge 248/2006);
  • rispetto integrale della contrattazione collettiva (la verifica di tale requisito può essere effettuata in sede ispettiva);
  • non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del D.M. 24/10/07 sostituito dall’1/07/2015 dall’allegato A al D.M. 30/01/2015, autocertificati alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il DURC, fissato dal citato provvedimento. Si ricorda che l’autocertificazione deve essere trasmessa alle caselle di Posta Elettronica Certificata delle Direzioni Territoriali competenti per territorio (gli indirizzi sono prelevabili dal sito www.lavoro.gov.it).

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