Proroga sospensione contributo prestazione C.I.G.O. apprendisti

Premessa

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’edilizia rinnovati nel 2008 avevano previsto l’introduzione dal 1° gennaio 2009 del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO) in favore dei lavoratori apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici.
La prestazione viene erogata da Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell’attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi ed è pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.
Per il finanziamento di tale prestazione i CCNL di settore avevano stabilito il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo a carico delle imprese pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal singolo apprendista occupato.
A partire dall’istituzione della prestazione in oggetto, le Parti Sociali territoriali hanno disposto, con vari accordi successivi, la sospensione del versamento del relativo contributo, al fine di non aumentare i costi delle aziende che procedono alle assunzioni di apprendisti, favorendo così l’occupazione giovanile.

Verbale di accordo provinciale del 14 luglio 2015

Con l’accordo in oggetto la sospensione del versamento è stata ulteriormente prorogata sino al 30 settembre 2015.
La sospensione del versamento del contributo potrà venir meno anche prima del suddetto termine, qualora nel frattempo entri in vigore il Decreto attuativo del “Jobs Act” ed estenda la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni INPS anche agli apprendisti, rendendo così di fatto superata la tutela contrattuale.
La domanda di prestazione aggiornata è disponibile alla sezione “Imprese“.

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