Precisazioni contribuzione al Fondo Sanedil

Ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione mensile di manodopera occupata con riferimento al Fondo Sanitario Nazionale Sanedil si riporta sinteticamente quanto previsto dal “Regolamento delle prestazioni sanitarie Sanedil” in materia di contribuzione.

Operai (articolo 11)

I versamenti si effettuano:

  • per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, senza alcuna eccezione in merito alla natura del rapporto di dipendenza;
  • per gli operai, anche in part-time, il versamento deve essere effettuato su un minimo di 120 ore;
  • per i lavoratori in malattia, maternità o in sospensione a seguito di attivazione di ammortizzatori sociali e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello Uniemens.

Impiegati (articoli 11 -12)

Per gli impiegati l’obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l’assunzione avviene entro i primi 15 giorni del mese; se, invece, l’assunzione avviene nei secondi 15 giorni del mese, l’obbligo decorre dal 1° giorno del mese successivo.

Nei casi di lavoratori impiegati a tempo parziale il contributo è riproporzionato sulla base del minor orario di lavoro effettuato.

Normativa comune ad operai ed impiegati (articoli 8 e 12)

Nei casi di mancata corresponsione della retribuzione dovuta ad assenze per aspettativa non retribuita / congedo straordinario per gravi motivi familiari, si applica la sospensione della contribuzione. L’obbligo della contribuzione riprende dal momento della ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura retributiva nel corso del mese, l’obbligo di contribuzione è riferito a tutto il mese.

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