Pagamento delle retribuzioni dal 1° luglio 2018 solo con modalità tracciabili

La Legge di bilancio per il 2018 n. 205/2017, all’articolo 1, commi da 910 a 914, ha disposto che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondano ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente con modalità tracciabili.

Modalità di pagamento delle retribuzioni

Il comma 910 chiarisce che la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, deve essere pagata attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumento di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha un conto corrente con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato al lavoratore, o in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato (il coniuge; il convivente; un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).

Il comma 911 specifica ulteriormente che “i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurato”.

Il divieto riguarda sia gli anticipi (acconti) che i saldi delle retribuzioni o dei compensi.

I rapporti di lavoro coinvolti e quelli esclusi

L’obbligo di corrispondere le retribuzioni con modalità tracciabile riguarda:

  • i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la durata o le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro – es. part-time, a tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, ecc.);
  • i collaboratori coordinati continuativi;
  • i soci di cooperative che abbiano instaurato con esse un rapporto di lavoro.


Restano fuori dall’obbligo della tracciabilità:

  • i rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i rapporti di lavoro occasionale autonomo ex. art. 2222 c.c.;
  • i tirocini;
  • le borse di studio.


Il comma 912 specifica inoltre che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

Sanzioni

Al datore di lavoro che non ottempera alle nuove disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2018 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro ogni qual volta la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal Legislatore o nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento  delle somme dovute non sia realmente effettuato e/o non andato a buon fine a causa di una revoca successiva del bonifico bancario o dell’annullamento dell’assegno prima dell’incasso.

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