Ore di assenza ingiustificata per mancanza di Green Pass

Quadro normativo

Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Premessa

Il Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127 ha stabilito l’obbligo, dal 15 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore pubblico e nel settore privato di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

I lavoratori sprovvisti della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Esposizione in denuncia delle ore non lavorate per mancanza di Green Pass

Alla luce delle disposizioni contenute nel suddetto Decreto Legge si rende necessario chiarire la corretta esposizione, in fase di compilazione della denuncia mensile attraverso il MUT (Modulo Unico Telematico), delle ore non lavorate per mancanza di:

 

  • certificazione verde COVID-19 (Green Pass)

 

oppure

 

  • certificazione medica nel caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale (art. 9-septies al D. L. n. 52/2021).

 

Visti i tempi ristretti ed il carattere eccezionale della norma, allo scopo di evitare disagi ai soggetti interessati, si forniscono di seguito le necessarie indicazioni operative.

Indicazioni operative compilazione denuncia

A partire dalla competenza di Ottobre, tutte le ore di assenza ingiustificata generate dal mancato possesso delle certificazioni sopra citate devono essere inserite all’interno del campo denominato “ALTRE ORE DI ASSENZA”.

Il suddetto campo consente di indicare fino ad un numero massimo di 40 ore annue di assenza per ciascun lavoratore. Oltre tale limite sarà necessario allegare comprovata documentazione (es. Libro Unico del Lavoro (LUL)).

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