Obbligo di tracciabilità delle retribuzioni: aggiornamenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sul tema dell’obbligo di tracciare i pagamenti delle retribuzioni, in vigore dal 1° luglio 2018 e introdotto dall’articolo 1 commi 910-913 della Legge n. 205/2017 (si veda la notizia Pagamento delle retribuzioni dal 1° luglio 2018 solo con modalità tracciabili pubblicata in data 3 luglio 2018), per fornire ulteriori indicazioni operative.

Campo di applicazione

L’Ispettorato ribadisce che il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo di essa.

Restano escluse le spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione, quali, ad esempio, gli anticipi e/o i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio che possono continuare, quindi, ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l’indennità di trasferta l’Ispettorato ritiene necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità.

Strumenti di pagamento

Vengono considerate compatibili con la necessità di tracciabilità delle retribuzioni due ulteriori modalità di pagamento:

Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento

L’Ispettorato ritiene conforme anche l’ipotesi di pagamento delle retribuzioni effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro ha aperto e risulta intestatario di un conto corrente o di un conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni. In tal caso appare comunque assicurata la finalità anti-elusiva della norma, tenuto conto che il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli Organi di vigilanza.

Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato

Il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del vaglia postale può rientrare nell’ambito sopra citato, purché siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’articolo 49, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 231/2007 (gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità – salvo si tratti di vaglia di importo inferiore a 1.000 euro) e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione, vale a dire indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/beneficiario, data e importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione.

La nota riporta, infine, le modalità per effettuare le verifiche presso gli Istituti di credito per accertare l’effettiva corresponsione della retribuzione al lavoratore.

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