Modifica modello autocertificazione assenza illeciti – DURC per benefici contributivi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 5081/2016, ha comunicato che il modello per l’autocertificazione dell’assenza di illeciti ostativi al rilascio del DURC, finalizzato all’accesso ai benefici normativi e contributivi (previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale – rif. articolo 1, comma 1175 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)) è stato parzialmente modificato a seguito dell’emanazione del Decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

Il nuovo modello è reperibile sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) nella sezione “Strumenti e servizi” alla voce “Modulistica” (utilizzare la funzione “Cerca” e digitare “autodichiarazione benefici contributivi”).Una volta compilata, la dichiarazione per benefici contributivi deve essere trasmessa a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente secondo la sede legale dell’impresa.

L’aggiornamento del predetto modulo si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° luglio 2015, del D.M. 30 gennaio 2015 e del relativo allegato A, che riporta l’elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC. A tale proposito si coglie l’occasione per segnalare che gli illeciti penali o amministrativi di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 sono sostanzialmente quelli già previsti dal precedente D.M. 24 ottobre 2007.

Fermo restando che, di regolail modulo va trasmesso alla Direzione Territoriale del Lavoro una sola voltanonché in caso di eventuali successive modifiche di quanto dichiarato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le dichiarazioni già rilasciate in vigenza della precedente normativa (D.M. 24 ottobre 2007) restano valide e non vanno ripresentate.

Nel caso in cui l’impresa abbia effettuato per la prima volta la suddetta dichiarazione dopo il 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto sul DURC) deve ripresentare il documento utilizzando il nuovo modulo aggiornato.

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