Misure di conferimento del TFR al Fondo Prevedi

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha reso noto con la comunicazione n. 759 del 21 Gennaio 2021 che le misure di conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) al Fondo Prevedi non sono più condizionate dalla decorrenza della prima occupazione, ovvero prima o dopo la data del 28/04/1993.

Ogni lavoratore edile può, quindi, liberamente scegliere, a prescindere dalla data di prima occupazione e di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, di conferire il TFR maturando a Prevedi tra le seguenti misure:

  • 0% (ovvero TFR in azienda);
  • 18%;
  • 100%.

La modifica è avvenuta a seguito dell’accordo sottoscritto in data 23 Giugno 2020 dalle Parti Sociali nazionali firmatarie dei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) edili-industria e edili-artigianato ed al conseguente iter di approvazione da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Fermo restando il versamento del contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro previsto dai CCNL sopra richiamati, si riporta la seguente tabella che riassume le novità sopra descritte:

 

Si allega, infine, il testo dell’accordo nazionale del 23 Giugno 2020.

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