Le Pubbliche Amministrazioni acquisiscono il DURC d’ufficio nei pubblici appalti / lavori privati

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, è intervenuto sulla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con l’articolo 14, comma 6 bis stabilendo che “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le Amministrazioni Pubbliche acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni”.

La circolare n. 6/2012 emessa in data 31 maggio 2012 dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha ribadito che la chiara formulazione normativa sopra riportata esclude negli appalti pubblici nonché nei lavori privati in edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all’Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest’ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili.

Il privato può tuttavia richiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad altro privato; restano ferme, infatti, nei rapporti tra privati, le disposizioni contenute nell’articolo 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008.
Nel rilasciare il DURC gli Istituti previdenziali e le Casse Edili devono sempre apporre, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

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