Lavoro occasionale vietato in edilizia

Quadro normativo

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 23 giugno 2017, ha introdotto l’articolo 54-bis recante la “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale”. Infatti, dopo l’abrogazione dei “voucher”, il Legislatore ha inteso disciplinare alcuni tipi di prestazioni lavorative attraverso lo strumento del “Libretto Famiglia”, riservato alle sole persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, e del “contratto di prestazione occasionale” che ha come possibili utilizzatori i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le Pubbliche Amministrazioni, le associazioni, le fondazioni ed altri enti di natura provata.

Divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale in edilizia

Il comma 14 dell’articolo 54-bis prevede il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale da parte di alcuni soggetti tra cui le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (lettera c). L’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è, inoltre, vietato nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (lettera d).

Violazione dei divieti

La violazione di uno dei divieti stabiliti dal suddetto comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004 (di conseguenza, la sanzione ridotta ai sensi dell’articolo 16 della Legge 689/1981 è pari ad € 833,33).

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