Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento degli operai
Fondo "Prepensionamenti" - Accordo nazionale del 10 Settembre 2020
Come previsto dai verbali di accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dal successivo accordo nazionale attuativo del 10 Settembre 2020, è stata istituita la prestazione di cui al “Regolamento Fondo Prepensionamenti” per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento.
Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.
A chi si rivolge
A tutti i lavoratori operai con 2.100 ore di contribuzione A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – al netto dei periodi di cassa integrazione – che si trovino nelle seguenti condizioni:
- rientrare in una delle seguenti ipotesi:
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- fine contratto di lavoro a tempo determinato,
- licenziamento collettivo, con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento,
- licenziamento per G.M.O. con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento,
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi,
- definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall’art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;
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(requisito da certificare tramite apposita documentazione)
- raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (si veda paragrafo “Beneficio spettante”) – requisito da certificare tramite apposita documentazione;
- possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione – requisito da certificare tramite apposita documentazione.
Beneficio spettante
Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
- 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Per maggiori informazioni leggere il testo completo del “Regolamento Fondo Prepensionamenti” sotto riportato.