Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento degli operai

Regolamento Fondo nazionale "Prepensionamenti"

La prestazione per favorire l’accesso al pensionamento, introdotta dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e disciplinata dal Regolamento del 10 Settembre 2020, è stata modificata con successivo accordo nazionale del 21 Settembre 2023. Le modifiche sono sperimentali e sono in vigore dal 1° Ottobre 2023 al 31 Dicembre 2026.

La prestazione riguarda i lavoratori prossimi alla pensione:

  • di vecchiaia,
  • anticipata,
  • anticipata precoci,
  • di anzianità per lavori usuranti.

 

A chi si rivolge

Possono accedere ai suddetti trattamenti tutti i lavoratori operai con 2.100 ore di contribuzione A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – al netto dei periodi di cassa integrazione – che si trovino nelle seguenti condizioni:

 

  • rientrare in una delle seguenti ipotesi:
      • fine contratto di lavoro a tempo determinato,
      • licenziamento collettivo,
      • licenziamento per G.M.O. con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento,
      • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla NASPI.

(requisito da certificare tramite apposita documentazione)

 

  • raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della NASPI o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (si veda paragrafo “Beneficio spettante”) – requisito da certificare tramite apposita documentazione;

 

  • possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione – requisito da certificare tramite apposita documentazione.

 

Beneficio spettante

Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

 

  • 1) 24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;

 

  • 2) 48 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;

 

  • 3) 36 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della NASPI, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

 

Se per il raggiungimento della prestazione pensionistica il lavoratore usufruisce di un periodo di NASPI unitamente a una delle opzioni di cui sopra (punti 1, 2 o 3) sarà riconosciuta:

  • 4) l’integrazione della NASPI al 100% dall’inizio del décalage fino alla concorrenza dell’importo massimo previsto.

 

Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

Per maggiori informazioni leggere il testo completo del “Regolamento Fondo nazionale Prepensionamenti” sotto riportato.

 

Documenti da allegare alla domanda:

  • Ecocert o specifica certificazione INPS per pensione anticipata
  • Stima ipotetica del periodo di NASPI spettante
  • Ipotesi data presunta di pensionamento
  • Documento di liquidazione prestazione NASPI da parte dell’INPS

 

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