Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – accordo 28/03/2023 industria

Premessa

Come previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) del 24 Maggio 2022 le Parti Sociali – Assimpredil ANCE e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori – hanno effettuato, tramite apposito accordo, la verifica dei parametri territoriali per il riconoscimento dell’EVR per l’anno 2023.

L’accordo attesta l’andamento positivo di tutti i quattro parametri territoriali che tengono conto dell’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

EVR in misura intera

Le imprese devono corrispondere l’EVR in misura intera, in quote mensili nell’anno 2023, agli operai e agli impiegati, anche apprendisti, qualora dal confronto a livello aziendale tra i dati, riguardanti il triennio 2020/2022 in rapporto al precedente triennio 2019/2021, relativi a:

  • ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni
  • volume d’affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali

risulti che entrambi i parametri aziendali siano pari o positivi.

Per l’anno in corso l’EVR stabilito nella misura intera è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° Luglio 2018. Si vedano le tabelle allegate.

EVR non dovuto o dovuto in misura ridotta

Qualora:

  • l’andamento di entrambi i suddetti parametri risulti negativo l’impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR 2023;
  • l’andamento negativo riguardi solo uno dei due parametri, l’impresa dovrà riconoscere l’EVR 2023 in misura ridotta, ovvero pari al 65% della misura intera e secondo gli importi ridotti riportati nelle tabelle allegate.

In tal caso le imprese devono rispettare, entro il 30 Ottobre 2023, la seguente procedura:

è obbligatorio inviare ad Assimpredil ANCE e alla scrivente Cassa Edile un’autodichiarazione (redatta utilizzando il fac-simile allegato) unitamente alla relativa documentazione probatoria via PEC ai seguenti indirizzi:

Il mancato rispetto della predetta procedura nonché la mancata partecipazione all’eventuale confronto richiesto dalle Organizzazioni sindacali comporta l’obbligo di erogare l’EVR 2023 in misura piena.

L’impresa è comunque tenuta a riconoscere l’EVR in misura intera, finché non presenta l’autodichiarazione di mancato raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali. L’eventuale conguaglio sarà effettuato a consuntivo, nel mese di Dicembre.

Verifica del parametro “Ore denunciate in Cassa Edile”

Le ore denunciate presso la scrivente Cassa Edile (al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni) sono verificabili nell’area privataServizi on-line” consultando la funzione ad accesso riservato “Rendiconti” → “Estratto conto” → “EVR”.

Pagamento dell’EVR

Agli importi riconosciuti a titolo di EVR 2023 è applicabile l’imposta sostitutiva pari, per l’anno in corso, al 5% sempreché tale importo rispetti il limite complessivo annuo pari a € 3.000,00 ed il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2022, ad € 80.000,00.

Si raccomanda di non ritardare nel riconoscere gli importi arretrati dovuti da Gennaio 2023.

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