DURC e pagamento dei debiti scaduti della P.A. maturati al 31/12/12

Si informa che con il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, sono state emanate disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012.

L’articolo 6 “Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni” comma 11 ter stabilisce quanto segue:
“Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
Quanto disposto dall’articolo 4 “Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore” del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è stato recentemente confermato dall’articolo 31, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (“Decreto del fare”), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 secondo cui nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture(*), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207(**) del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i predetti soggetti trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di
validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
 
** Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente all’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33 del codice [dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture].

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