Distacchi transnazionali all’interno dell’UE: Decreto Legislativo n. 136/2016

In vigore dal 22 luglio 2016 le nuove regole sull’impiego in Italia di lavoratori distaccati da altri Paesi europei per effetto del Decreto Legislativo n. 136/2016 che attua la direttiva comunitaria 2014/67/UE.Si riportano di seguito i principali passaggi. 

Campo di applicazione

L’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 136/2016 stabilisce che il provvedimento si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distacchino in Italia uno o più lavoratori, abitualmente occupati in un altro Stato membro, in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.
Il Decreto si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia.

Definizioni

Tra le definizioni descritte all’articolo 2 del provvedimento vale la pena citare quella relativa al “lavoratore distaccato” (lettera d) con cui si intende “il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”.

Autenticità del distacco

L’articolo 3 del decreto elenca tutti gli elementi che gli organi di vigilanza valutano al fine di accertare l’autenticità del distacco.
Nell’ipotesi in cui il distacco in favore di un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
In caso di distacco non autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l’ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Condizioni di lavoro e occupazione

Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto stabilisce che al rapporto di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati debbono applicarsi, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.
Nell’ipotesi di distacco transnazionale trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso della somministrazione, l’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Obblighi amministrativi

L’articolo 10 del decreto impone alle imprese che distaccano lavoratori in Italia di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. L’articolo elenca anche le informazioni che la comunicazione preventiva di distacco deve contenere, tra cui, come novità assoluta, le generalità ed il domicilio eletto del referente in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.
Le modalità delle comunicazioni di cui sopra saranno definite con apposito decreto ministeriale.Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni da comunicare all’atto dell’assunzione, i prospetti paga, ecc.

L’articolo 12 riporta le sanzioni in violazione degli obblighi illustrati all’articolo 10, mentre il capo IV del provvedimento si occupa dell’esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese.

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