Dimissioni volontarie: come effettuare la comunicazione telematica

Premessa

A seguito delle riforme introdotte con il “Jobs Act”, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche. Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli.

Procedura per la comunicazione delle dimissioni volontarie

La procedura è semplice. Il lavoratore può scegliere tra due opzioni:

  • inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro (http://www.lavoro.gov.it). In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale dell’Istituto o recandosi in una delle sue sedi. Si può così accedere al form online che permette di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore deve indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l’indirizzo e-mail o PEC. Nell’ultima fase devono essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca.
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  • Rivolgersi ad un soggetto abilitato* (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
*Per quanto concerne il sistema bilaterale l’assistenza al lavoratore che intenda comunicare le proprie dimissioni volontarie viene fornita dalle Organizzazioni sindacali abilitate al servizio e da E.S.E.M. (Ente Scuola Edile Milanese – numero verde 800413805).

Ogni modulo salvato, dai soggetti abilitati o dai lavoratori, è caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione (Marca temporale) e un codice identificativo coerente con la data. Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.

La consultazione dei modelli telematici delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca, è permessa, in sola lettura, ai datori di lavoro della propria azienda e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti.

La nuova procedura è descritta nel Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015. Restano fuori, dal campo di applicazione della presente norma, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.

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