Decreto sicurezza: appalti pubblici – pene più severe per i subappalti illeciti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, il Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata”.

L’articolo 25, modificando l’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, stabilisce le conseguenze per l’operatore economico che, avendo in appalto opere riguardanti la Pubblica Amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’Autorità competente.

Oltre alla facoltà già prevista per la stazione appaltante di richiedere la risoluzione del contratto di appalto, con il nuovo decreto, in luogo dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda, viene stabilita la pena della reclusione per un periodo compreso tra uno e cinque anni e la multa.

Le nuove pene si applicano tanto a chi concede il subappalto o il cottimo quanto ai relativi subappaltatori.

Il decreto è entrato in vigore il giorno 5 ottobre 2018 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

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