Decreto attuativo DURC on-line

Premessa

Il comma 2 dell’articolo 4 del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, recante “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” prevedeva l’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentiti INPS, INAIL e la Commissione paritetica per le Casse Edili (CNCE), per definire “i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1” del predetto articolo 4.

Il Decreto attuativo doveva essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del suddetto provvedimento, ovvero entro il 21 maggio 2014; tuttavia, la complessità dell’automazione del processo e l’adeguamento delle procedure informatiche degli Istituti interessati hanno comportato lo slittamento di quasi un anno.

Le principali novità della semplificazione

  • Un solo DURC rispetto alle quattro tipologie oggi esistenti;
  • un unico periodo di validità: 120 giorni (scompare, ad esempio, il DURC per lavori edili privati con validità 90 giorni);
  • interrogazione telematica da parte dell’impresa o di un soggetto delegato delle banche dati INPS, INAIL e Casse Edili indicando semplicemente il Codice Fiscale del soggetto da verificare;
  • in caso di regolarità nei versamenti nei confronti dei tre Enti viene restituito subito un Documento in formato .pdf (che sostituisce ad ogni effetto il DURC) abbinato ad un codice che serve alla Pubblica Amministrazione per verificarne l’autenticità;
  • in caso di mancanza dei requisiti di regolarità contributiva l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili trasmettono tramite PEC all’interessato o al soggetto delegato l’invito a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito; in caso di mancata regolarizzazione viene rilasciato un DURC irregolare con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. In caso di regolarizzazione la validità del Durc parte dalla data in cui l’impresa ha sanato l’irregolarità, ma la scadenza resta fissata ai 120 giorni conteggiati dalla richiesta;
  • in via transitoria, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano escluse dalla nuova procedura del “DURC on-line” le seguenti tipologie: l’impresa che abbia crediti certificati sulla piattaforma Mef (certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni); i pagamenti della Pubblica Amministrazione per liquidazione fattura alla data del …; le procedure di emersione dei lavoratori stranieri irregolari (decreto Interno 29 agosto 2012); l’esecuzione lavori per la ricostruzione e la riparazione degli edifici dell’Aquila. Per tali richieste resteranno valide le modalità pre-vigenti di rilascio del DURC.

Il decreto sarà accompagnato da quattro circolari: Welfare, Inps, Inail, Casse Edili, al momento non ancora pubblicate.

Testo del Decreto attuativo

Si allega il testo del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 relativo alla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Si evidenzia che il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva, il cosiddetto “DURC on-line”, diventerà operativo dal 1° luglio 2015, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto.

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