Dal 1° gennaio 2015 nuove aliquote contributive

In riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 1° luglio 2014 e sentite le Parti Sociali territoriali, si comunica la variazione delle aliquote contributive da versare alla scrivente Cassa Edile, come di seguito riportato.

PREVIDENZE SOCIALI
A partire dal 1° gennaio 2015 il contributo per previdenze sociali a carico di tutte le imprese iscritte e degli operai è pari al 2,500% così ripartito: 5/6 a carico dei datori di lavoro, pari al 2,083% e 1/6 a carico dei lavoratori pari al 0,417%, senza distinzione di classificazione.
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)
A partire dal 1° gennaio 2015 l’aliquota contributiva a carico delle imprese da versare alla scrivente Cassa Edile per “Anzianità Professionale Edile” (A.P.E.) è stabilita nelle seguenti misure:
IMPRESE GRUPPO A) CON MENO DI 1.800 ORE MEDIAMENTE ACCANTONATE NELL’ANNO DI BILANCIO PRECEDENTE: 3,500%
IMPRESE GRUPPO A) CON 1.800 ORE MEDIAMENTE ACCANTONATE NELL’ANNO DI BILANCIO PRECEDENTE: 3,500%
IMPRESE GRUPPO B): 2,500%
A partire dalla suddetta data sono ricomprese nel gruppo B) esclusivamente le imprese iscritte da almeno 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
ADESIONE E CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE AL FONDO PENSIONE PREVEDI
L’articolo 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito C.C.N.L.) edili industria, l’articolo 39 del C.C.N.L. edili cooperazione, rinnovati con il verbale di accordo sottoscritto in data 1° luglio 2014, e l’articolo 92 del C.C.N.L. edili artigianato, rinnovato dal verbale di accordo del 24 gennaio 2014, così come modificato ed integrato dal verbale di accordo del 16 ottobre 2014, hanno previsto, a partire dal 1° gennaio 2015, l’istituzione di un contributo mensile di Euro 8,00, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi o Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro, per tutti i propri dipendenti (operai, impiegati, quadri).
Ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2015 sopra citata, si comunica che, in attesa dei necessari chiarimenti tecnici e del conseguente adeguamento dei programmi paga, le imprese ed i consulenti del lavoro delegati potranno trasmettere alla scrivente Cassa Edile il contributo contrattuale in argomento (relativo al mese di gennaio 2015) con la denuncia di competenza relativa al mese di febbraio 2015, da inviare entro il 16 marzo 2015.
FONDO PER LA SICUREZZA
Come previsto dalla lettera c) del verbale di accordo del 3 marzo 2014, a partire dal 1° febbraio 2015 la misura del contributo necessario alla copertura economica dell’attività dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E. passa dallo 0,15% allo 0,20%.
Si ricorda che le imprese artigiane e le imprese cooperative applicano l’aliquota dello 0,20% dal 1° gennaio 2014, secondo quanto stabilito rispettivamente dai verbali di accordo del 21 gennaio 2013 e del 16 gennaio 2013.
CONTRIBUTO PER LA PRESTAZIONE C.I.G.O. APPRENDISTI
La sospensione del contributo per la prestazione relativa al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) in favore degli apprendisti, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, è prorogata sino al 30 giugno 2015.
A tale proposito si ricorda che il contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista, dovuto dall’impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato ed introdotto con i C.C.N.L. del 2008, non è mai stato richiesto alle imprese iscritte, al fine di contenere i costi del lavoro a loro carico.
Le tabelle delle aliquote contributive aggiornate sono pubblicate nella sezione “Imprese” → “Percentuali contributi”.

Cerca in tutto il sito