D.L. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio – validità DURC

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

L’art. 81, primo comma, del Decreto in oggetto sancisce: “All’art. 103, comma 2, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole:

ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.

L’intervento normativo ha, pertanto, chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla Legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Da ciò deriva, come indicato dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) con comunicazione n. 722/2020, che le Casse Edili dovranno procedere al rilascio dei DURC, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (D.M. 30 gennaio 2015 e D.M. 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza.

Le Casse Edili terranno, ovviamente, conto del posticipo del versamento dei contributi riferito ai soli mesi di Febbraio e Marzo 2020 (da corrispondere entro il 31 Maggio 2020, salvo presentazione di specifica richiesta di rateazione) operato dall’accordo delle Parti Sociali nazionali del 23 marzo 2020.

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