Contributo minimo APE – accordo nazionale 31 gennaio 2018

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) con comunicazione n. 630 del 7 febbraio 2018 con oggetto “Accordo contribuzione fondo nazionale APE” ha provveduto a trasmettere l’accordo nazionale 31 gennaio 2018 stipulato tra ANCE, Associazioni artigiane e cooperative e Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL relativo alla revisione della contribuzione al Fondo Nazionale APE per alcuni territori e alla modifica del contributo minimo APE.

Premesso che la revisione della contribuzione al Fondo Nazionale APE non ha riguardato il territorio di competenza della scrivente Cassa, si riportano le seguenti indicazioni relative al contributo minimo APE:
  • il contributo minimo, sinora fissato a 35 euro mensili per lavoratore, passa a 42 euro;
  • vista la tardiva comunicazione, la revisione del contributo mensile a 42 euro per lavoratore entrerà in vigore con la denuncia di febbraio 2018;
  • Cassa Edile si riserva di recuperare i minimi contributivi dovuti per il mese di gennaio 2018;
  • il contributo minimo non si applica nei seguenti casi:
    • inizio rapporti di lavoro successivo al giorno 13 del mese (in precedenza al giorno 15 del mese);
    • termine rapporto di lavoro precedente al giorno 19 del mese (in precedenza al giorno 15 del mese);
    • assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese (in precedenza 80 ore nello stesso mese) per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi due casi nei limitirispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.
Si ricorda, infine, che qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 42 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento di detto contributo.

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