Contributo contrattuale Prevedi: risposta delle Parti Sociali ad alcuni quesiti

Le Parti Sociali nazionali * con una nota del 28 luglio 2015, trasmessa dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) con lettera circolare n. 33 del 24 agosto 2015, hanno fornito riscontro ad alcuni quesiti posti dal Fondo Prevedi in merito al contributo contrattuale introdotto dagli accordi di rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) per l’industria, l’artigianato e la cooperazione di settore.

Si riportano di seguito le indicazioni operative fornite con la suddetta nota.
  • Per gli impiegati non sono da considerare utili ai fini del requisito dei 15 giorni di calendario per il riconoscimento del contributo contrattuale Prevedi mensile, le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita (come già riportato nel vademecum operativo per la gestione del contributo contrattuale del 20 febbraio 2015). Rientrano, invece, i periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità.
  • Per gli operai si conferma che il contributo contrattuale deve essere calcolato con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Le ore di assenza relative a periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità sono da considerare ore ordinarie effettivamente lavorate.
E’ stato, inoltre, chiarito che l’accordo “industria” del 29 gennaio 2002 e quello “artigianato” del 24 aprile 2002 prevedono, in materia di lavoro temporaneo, l’applicazione alla categoria degli operai della contrattazione collettiva di settore, compresa la previdenza complementare. Di conseguenza, a tali lavoratori va riconosciuto il contributo contrattuale Prevedi.
Per gli impiegati in somministrazione, non ricompresi negli accordi citati, si applicano le disposizioni legislative sul trattamento economico e normativo vigenti in materia.
*le Associazioni ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

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