In riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 e così come successivamente confermato dalla comunicazione emessa dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (C.N.C.E.) in data 13 gennaio 2012 n. 483, si comunica che a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2012 le imprese devono includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali non solo – come è avvenuto in precedenza – la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.
Si comunica che la percentuale complessiva del contributo in oggetto, anticipata nella comunicazione pubblicata sul presente sito internet in data 9 marzo 2012 e stabilita nella misura dello 0,58%, dovrà essere ricalcolata applicando la percentuale dello 0,63%.
La percentuale dello 0,63% deve essere ritenuta valida anche per i periodi di paga dell’anno 2013, salvo conguaglio di fine anno.