Congruità: accordo nazionale 7 Dicembre 2022

Le Parti Sociali nazionali hanno sottoscritto in data 7 Dicembre 2022 un accordo con l’intento di garantire la corretta applicazione dell’istituto della congruità della manodopera.

Dal 1° Marzo 2023 viene introdotta una procedura di alert per tutti i cantieri:

 

con lo scopo di sensibilizzare i soggetti coinvolti nella richiesta di attestazione di congruità.

Nel rimandare, per ogni dettaglio, alla procedura allegata si riporta di seguito una breve sintesi.

La procedura in sintesi

A seguito dell’invio della Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_Edilconnect, viene trasmesso in automatico un messaggio PEC indirizzato all’impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico) per informare che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere come previsto dalla norma (D.M. n. 143/2021):

  • in occasione della presentazione dell’ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) da parte dell’impresa affidataria;
  • prima di procedere al saldo finale da parte del committente.

 

Ogni terzo giorno del mese il sistema Edilconnect invierà all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri, al fine di consentirne il costante monitoraggio.

Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà inviato, 20 giorni prima della fine dei lavori, un messaggio PEC all’impresa affidataria (e al committente in caso di lavori pubblici) per ricordare che, a seguito della chiusura del cantiere, occorre richiedere l’attestazione di congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della suddetta attestazione.

Cantiere congruo / non congruo

Alla data di chiusura del cantiere, in caso di mancata richiesta dell’attestazione di congruità, si configureranno due scenari:

Cantiere congruo

La Cassa Edile invita tramite PEC l’impresa affidataria (e il committente in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale, oppure a scaricarla dal sito https://www.congruitanazionale.it

Cantiere non congruo

Il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 aprile → 1° giugno) la Cassa Edile invia tramite PEC una nuova informativa all’impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico) per segnalare la mancata congruità e la mancata richiesta di attestazione. Il messaggio PEC specificherà che in caso di mancata regolarizzazione e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento del messaggio stesso, l’impresa affidataria sarà segnalata come irregolare nella Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI) con conseguenti impatti negativi sulle successive verifiche di regolarità contributiva (Durc On Line).

Quest’ultima fase sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a partire dal 1° Marzo 2023.

Periodo transitorio

Per i soli cantieri conclusi entro il 28 Febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a partire dal 1° Novembre 2021) le Casse Edili / Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto, ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

Altri punti dell’accordo

  • In caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, il sistema CNCE_Edilconnect si atterrà ad un massimo di 173 ore di lavoro commisurate, come costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente ad un III° livello (operaio specializzato) per il lavoratore autonomo e ad un V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’artigianato;

 

  • fermo restando che l’inserimento nel sistema CNCE_Edilconnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile / Edilcassa, la stessa deve contenere specifica indicazione dell’importo di manodopera;

 

  • è confermato, infine, l’obbligo della denuncia per lo specifico cantiere.

Cerca in tutto il sito