Conferma per l’anno 2021 della riduzione contributiva INPS dell’11,50%

Premessa

Il Decreto interministeriale 30 Settembre 2021, pubblicato l’11 Novembre u.s. nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha confermato per l’anno 2021 la riduzione pari all’11,50% sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute all’INPS, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro esercenti attività edile.

Nel ricordare che la riduzione contributiva ed assicurativa a favore delle imprese edili in argomento è stata introdotta dall’articolo 29, comma 2, della legge 8 Agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni, si comunica che l’INPS, con circolare n. 181 del 7 Dicembre u.s., ha fornito le istruzioni operative per il recupero dello sgravio.

 

Caratteristiche della riduzione contributiva

  • Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro, che svolgono attività edile, classificati nel settore industria con i Codici Statistici Contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e nel settore artigianato con Codici Statistici Contributivi da 4.13.01 a 4.13.05, nonché caratterizzati dai Codici Ateco da 41.20.00 a 43.99.09;

 

  • la riduzione riguarda i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2021;

 

  • il beneficio si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale;

 

  • la contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto: della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale (versato unitamente alla contribuzione per la nuova indennità di disoccupazione – NASpI), delle misure compensative eventualmente spettanti;

 

  • la riduzione non spetta per i lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (come, ad esempio, gli apprendisti, ecc.).

 

Nell’illustrare le condizioni di accesso al beneficio, si precisa che le Casse Edili non devono svolgere alcun adempimento in merito.

 

Condizioni di accesso al beneficio

 

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

 

  • essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC, ivi compresa l’avvenuta trasmissione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente del modulo di dichiarazione per benefici contributivi (*), nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali (articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006);

 

  • rispetto del minimale retributivo pari all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e contratti individuali (articolo 1, comma 1, legge n. 389/1989);

 

  • assenza di condanne passate in giudicato in capo ai datori di lavoro per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, Legge 248/2006).

 

Modalità di richiesta

 

L’istanza deve essere inviata esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile sul sito web dell’INPS all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

 

I datori di lavoro potranno inviare le domande fino al 15 Marzo 2022.

 

Il termine ultimo per il recupero degli importi spettanti a titolo di riduzione dell’11,50%, relativamente ai periodi di paga compresi nell’anno 2021, è il 16 Marzo 2022 (denuncia contributiva UniEmens di competenza “Febbraio 2022”).

 

Si ricorda, infine, che dal 1° Gennaio 2019 la riduzione in misura pari all’11,50% non è più applicabile ai premi assicurativi INAIL.

 

 

(*) In caso di necessità si allega il modello per la dichiarazione dei benefici contributivi

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