Circolare ministeriale n. 3/2016: precisazioni sulla comunicazione preventiva di distacco

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 3 del 22 dicembre 2016 ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo in materia di comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio.

Premessa

Si ricorda che il 22 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 136/2016 con cui l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva “Enforcement” (2014/67/UE) sul distacco di un lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente. Obiettivo fondamentale della normativa è contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per quanto riguarda l’impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro.

Obblighi di comunicazione

In caso di distacco transnazionale, a partire dal 26 dicembre, diventa obbligatorio l’invio della comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere. Sono soggette a questo adempimento le imprese stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

Le modalità operative con cui deve essere trasmessa sono contenute nel Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 e nella circolare n. 3/2016 che fornisce maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi. 

La comunicazione deve essere trasmessa a cura dell’azienda straniera distaccante (prestatore di servizi), in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco. Ogni successiva variazione dovrà avvenire tramite la medesima procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.

Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, una volta compilato e trasmesso, conterrà le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario (utilizzatore avente sede in Italia), oltre che alla durata e alla sede del distacco.

Al fine di contenere al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la comunicazione preventiva di distacco può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi.
La circolare precisa che a partire dal 26 dicembre 2016 le imprese straniere sono altresì tenute a comunicare, mediante la “Comunicazione preventiva posticipata”, i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 26 gennaio 2017 sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data.

Sono quindi da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi avviati dopo il 26 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 136/2016 le violazioni da parte del prestatore di servizi (impresa straniera distaccante) dell’obbligo di comunicare:

  • il distacco entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco stesso, a meno dei casi che ammettono la cosiddetta comunicazione preventiva posticipata;
  • l’annullamento della comunicazione di dati essenziali entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco del lavoratore;
  • tutte le modificazioni successive contenenti dati non essenziali entro 5 giorni dal verificarsi dall’evento;


sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

In ogni caso gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro.

Scarica la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 22 dicembre 2016.

Per ulteriori approfondimenti sul regime di distacco transnazionale si riporta il link alla sezione dedicata del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx

dove è possibile accedere alle seguenti informazioni:

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