Circolare INL n. 3 del 25 gennaio 2018: applicazione contratti collettivi di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, rivolta all’attività di vigilanza, comunica che sono pervenute delle segnalazioni che evidenziano alcune problematiche legate alla mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In particolare, l’Ispettorato ritiene utile effettuare degli accertamenti in ogni ambito nel quale la mancata applicazione dei cosiddetti contratti leader possa determinare con maggior frequenza problematiche di dumping.

Ciò premesso l’Ispettorato ricorda che l’ordinamento giuridico riserva l’applicazione di determinate discipline legislative e contrattuali alla sottoscrizione o all’applicazione dei contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.

Basti pensare al requisito richiesto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 per il godimento dei benefici normativi e contributivi, ivi compresi, ad esempio, quelli per l’assunzione e la riduzione dell’11,50% per le imprese edili, nonché a tutti i casi in cui la legge rimanda, per specifiche previsioni, alla contrattazione collettiva.

L’Ispettorato, pertanto, sottolinea che solo la contrattazione stipulata dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può “integrare” la disciplina normativa di numerosi istituti.

L’Ispettorato a tal proposito ricorda che quando l’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015 – recante tra l’altro la disciplina organica dei contratti di lavoro – stabilisce che “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” deve intendersi che tutti gli interventi operati da contratti collettivi privi del requisito della maggiore rappresentatività non hanno alcuna efficacia (si pensi a tutti i rimandi effettuati dal Decreto alla contrattazione collettiva in merito al contratto a tempo determinato, all’apprendistato, al contratto di lavoro intermittente).

L’applicazione di discipline contrattuali provenienti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività può comportare la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal D. Lgs. n. 81/2015, nonché la trasformazione del rapporto di lavoro in quella che, ai sensi del Decreto stesso, viene considerata la “forma comune di rapporto di lavoro”, ovvero il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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