Chiarimenti sul contributo contrattuale al Fondo Pensione Prevedi

Premessa

Con accordo sottoscritto in data 4 febbraio 2015 le Associazioni nazionali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) per l’industria, l’artigianato e la cooperazione di settore*, hanno conferito mandato alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (C.N.C.E.) per la produzione di un vademecum operativo finalizzato alla gestione del contributo contrattuale nei confronti dei Fondi Prevedi e Cooperlavoro.
Ad integrazione di quanto comunicato in data 18 febbraio 2015 tramite la pubblicazione della notizia “Adesione e contribuzione contrattuale al Fondo Pensione Prevedi” si riportano di seguito alcuni chiarimenti per la corretta applicazione del contributo contrattuale in esame, contenuti all’interno del suddetto vademecum approvato dalle Parti Sociali nazionali in data 20 febbraio 2015.
Si ricorda che gli accordi di rinnovo del C.C.N.L. edili artigianato del 24 gennaio 2014 e del C.C.N.L. edili industria e cooperazione del 1° luglio 2014 hanno disposto l’introduzione, dal 1° gennaio 2015, di un contributo mensile a carico del datore di lavoro a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il C.C.N.L. medesimo (cosiddetto contributo contrattuale), siano essi già iscritti a Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014 o meno.

Procedure per il calcolo del contributo

Il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro si calcola per gli operai dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto deve essere moltiplicato per le sole ore ordinarie effettivamente lavorate (ad esclusione di altre tipologie di ore, quali, ad esempio, la malattia, la cassa integrazione, ecc.).
Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore deve essere arrotondato all’euro.
Per gli impiegati il contributo contrattuale è versato per quattrodici mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni devono essere computate come mese intero. Per gli impiegati e per gli operai delle imprese cooperative con periodo di paga mensilizzato il contributo deve essere riconosciuto per intero se nel mese hanno lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non è dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario. Non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.
Il contributo contrattuale non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.).

Part time impiegati (e per gli operai mensilizzati delle cooperative)

Salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

Modalità di versamento del contributo contrattuale a Prevedi e Cooperlavoro

Per il solo Fondo Prevedi, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla Cassa stessa i dati anagrafici relativi ai propri dipendenti, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi.
Per le aziende che hanno solo impiegati si ricorda che possono attivare un canale diretto di comunicazione con il Fondo Prevedi. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della news “Adesione e contribuzione contrattuale al Fondo Pensione Prevedi” del 18 febbraio 2015.
Per quanto concerne il Fondo Cooperlavoro le imprese devono continuare a versare gli importi dovuti direttamente a Cooperlavoro, indicando, tuttavia, nella denuncia mensile da inviare alla Cassa i suddetti importi a mero titolo figurativo.

Contributo Inps di solidarietà

Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall’articolo 9 bis del Decreto Legge n. 103 del 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166 del 1° giugno 1991.

Aspetti fiscali

Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di Euro 5.164,57, di cui all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 252/2005).
Si allegano:
  • le tabelle relative ai valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati, nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai C.C.N.L. di settore;
  • il vademecum operativo per la gestione del contributo contrattuale divulgato dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (C.N.C.E.) con comunicazione n. 559 del 20 febbraio 2015.
Le suddette tabelle sono reperibili anche nella sezione “Imprese” → “Paghe orarie”.
* ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

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