Articolo 31 Legge n. 98/2013: validità DURC

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha trasmesso in allegato alla lettera circolare n. 24 del 10 settembre 2013 la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 6 settembre 2013 con oggetto “Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti” nella quale viene specificato quanto segue:

  • l’articolo 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013 interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. La circolare ministeriale sopra citata specifica che tale nuova disposizione ha efficacia dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 69/2013, cosiddetto “Decreto del fare”) e che risulta, pertanto, applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto 2013 avranno una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente;
  • con specifico riferimento al DURC acquisito per verifica di autodichiarazione la durata di 120 giorni di validità decorre non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel documento, di verifica di dichiarazione sostitutiva.
Si coglie l’occasione per informare che le modifiche relative alla validità del DURC riportata sul certificato sono in fase di recepimento da parte dello Sportello Unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it).

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