Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici

Con nota del 26 luglio 2016 (prot. n. 14775) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede con la verifica del rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative in relazione al personale impiegato nell’ambito degli appalti pubblici.

La verifica del mancato rispetto dei citati contratti comporta l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo (rif. articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006), ivi compreso l’esonero contributivo già previsto dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016 per le assunzioni a tempo indeterminato.

La verifica sul contratto applicato assume rilevanza anche per il calcolo della contribuzione obbligatoria che deve essere effettuato applicando, qualora superiore, l’importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria” in cui opera l’impresa.

A prescindere dal tema dei benefici normativi e contributivi e da quello dell’imponibile contributivo, il Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) all’articolo 30, comma 4 ha stabilito inequivocabilmente l’applicazione del “contratto leader” in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni.

Tale assunto è stato peraltro evidenziato più volte, con specifico riferimento al settore edile, sia dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 1° luglio 2015 n. 10565 secondo cui “le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il CCNL edilizia” sia dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con parere del 4 febbraio 2015 n. 6 secondo cui “al fine di chiarire l’obbligatorietà o meno dell’iscrizione presso la Cassa Edile è necessario tenere presente l’oggetto dell’affidamento (e non le tipologie di attività esercitate eventualmente dall’operatore economico) che, nel caso in esame attiene in misura prevalente alla categoria delle opere generali di lavori (OG1) e come tali espressamente rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile”.

Il Ministero evidenzia, inoltre, la centralità dei contratti siglati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative in quanto costituiscono il parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase progettuale dell’appalto per la determinazione dei costi sia nella fase di aggiudicazione per l’individuazione delle offerte anomale.

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