Anomalia applicazione CCNL diversi da quelli dell’edilizia

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) è intervenuta, con la comunicazione n. 620 del 23 ottobre 2017, sulla corretta applicazione del contratto collettivo, da cui discende l’obbligo di iscrizione dei lavoratori in Cassa Edile.

Com’è noto, le imprese che operano nell’edilizia e svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività devono applicare il contratto collettivo dell’edilizia che deve essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il possesso di tale requisito è condizione fondamentale ai fini della regolarità, del corretto operare sul mercato e della leale competitività tra le imprese.

La CNCE raccomanda alle imprese di settore di diffidare dall’utilizzo di contratti collettivi differenti e promananti da soggetti che non posseggono i requisiti richiesti per legge.

La CNCE ricorda, infine, che dall’obbligo di iscrizione in Cassa Edile e dall’obbligo di effettuare i relativi versamenti deriva che la regolarità contributiva deve essere attestata per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile anche dalle Casse Edili, oltre che da INPS ed INAIL (D.M. 30 gennaio 2015).

Richieste di regolarità contributiva (DURC) da parte di imprese edili non regolarmente iscritte presso la Cassa Edile territorialmente competente comportano la segnalazione di irregolarità ai fini del rilascio del Durc On Line.

La scrivente Cassa è già intervenuta sul tema in oggetto con la pubblicazione in data 25 settembre 2017 della notizia “Avviso importante: obbligatorietà iscrizione in Cassa Edile”.

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