Adesione e contribuzione contrattuale al Fondo Pensione Prevedi

Premessa

L’articolo 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) edili industria, l’articolo 39 del CCNL edili cooperazione, rinnovati con il verbale di accordo sottoscritto in data 1° luglio 2014, e l’articolo 92 del CCNL edili artigianato, rinnovato dal verbale di accordo del 24 gennaio 2014, così come modificato ed integrato dal verbale di accordo del 16 ottobre 2014, hanno previsto a partire dal 1° gennaio 2015 l’istituzione di un contributo mensile di Euro 8,00, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi o Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.
Le Parti Sociali firmatarie dei suddetti CCNL hanno, inoltre, sottoscritto in data 18 novembre 2014 un accordo attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali già richiamate che stabilisce quanto segue:

Lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014

(ovvero che hanno già sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione*)
Il suddetto contributo contrattuale:
  • è dovuto a partire da gennaio 2015 o dal momento dell’assunzione;
  • si somma alle altre fonti contributive ordinarie (1% a carico dell’azienda, 1% a carico del lavoratore e/o TFR maturando);
  • viene destinato al comparto di investimento già scelto dal lavoratore associato;
  • non è revocabile né sospendibile ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione al lavoratore dei CCNL sopra richiamati.
destinazione tacita a Prevedi del TFR maturando a partire dal 7° mese successivo all’assunzione (se il lavoratore non sceglie di mantenerlo in azienda entro 6 mesi dall’assunzione. La comunicazione a Cassa Edile deve essere effettuata a cura del datore di lavoro)

Lavoratori non già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014

Il versamento del contributo contrattuale dovuto ai sensi del CCNL sopra citati:
  • riguarda tutti gli operai, gli impiegati, i quadri soggetti ai CCNL sopra citati che non risultino già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014;
  •  è dovuto a partire da gennaio 2015 o dal momento dell’assunzione;
  • determina l’iscrizione al Fondo Pensione (iscrizione contrattuale), senza ulteriori obblighi contributivi finché l’interessato non decida, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell’1% e, quindi, quella dell’1% a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando;
  • viene destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di amministrazione del Fondo Prevedi o Cooperlavoro, in base all’età ed alle esigenze previdenziali del lavoratore interessato**;
  • non è revocabile né sospendibile ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione al lavoratore dei CCNL sopra richiamati.
** iscritti contrattuali con età inferiore o uguale a 55 anni: comparto Bilanciato
iscritti contrattuali con età superiore a 55 anni: comparto Sicurezza
Gli iscritti contrattuali potranno modificare il comparto di investimento dopo almeno un anno dall’iscrizione a Prevedi; nel caso in cui trasformino la propria adesione da contrattuale ad esplicita, tramite sottoscrizione dell’apposito modulo, potranno contestualmente scegliere di variare il comparto di investimento, anche prima del termine sopra indicato (dopo un anno dall’iscrizione).
Si precisa che il contributo contrattuale maturando (ovvero quello che matura mese per mese) non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari, diverse da Prevedi o Cooperlavoro.
La posizione individuale maturata (ovvero accumulata) presso il Fondo Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare trascorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro.

Indicazioni operative

Imprese con solo impiegati

Le imprese con solo impiegati (non iscritte, quindi, al sistema delle Casse Edili in quanto senza operai alle proprie dipendenze) possono attivare un canale di trasmissione dati direttamente con il Fondo Pensione Prevedi. Per l’attivazione di tale canale diretto le imprese devono inviare al Fondo Pensione Prevedi la “Scheda anagrafica Ente contribuente a Prevedi” allegata, debitamente compilata e sottoscritta. La registrazione dell’impresa da parte di Prevedi comporta il rilascio a quest’ultima delle credenziali per accedere all’area riservata delle imprese nel sito web www.prevedi.it. All’interno dell’area riservata è disponibile la funzionalità per la trasmissione on-line delle anagrafiche dei lavoratori che aderiscono a Prevedi per effetto dell’adesione contrattuale. I dati anagrafici, che devono essere inviati da parte dell’impresa necessariamente prima della trasmissione dei relativi dati contributivi, devono pervenire al Fondo Pensione Prevedi entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è in forza il dipendente (es. dipendente in forza nel mese di febbraio 2015 → invio dati anagrafici entro il 15 marzo 2015). I dati anagrafici non dovranno essere più trasmessi al Fondo Pensione successivamente (ad eccezione delle nuove assunzioni). Sempre all’interno dell’area riservata alle imprese del sito web www.prevedi.it sono disponibili, sotto il link “invio dati web uploading” le istruzioni e il tracciato per l’invio del flusso di contribuzione che dovrà essere trasmesso dall’impresa mensilmente.
Per maggiori informazioni contattare:
Fondo Pensione Prevedi
Circonvallazione Nomentana 180, 00162 Roma
Tel. 06.88803520 – Fax: 06.86320604
Sito web: www.prevedi.it

Modalità di calcolo del contributo contrattuale

Il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro si calcola per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal C.C.N.L. per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto viene moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Il contributo contrattuale non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.). Per i lavoratori impiegati il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mesi uguali o superiori a quindici giorni devono essere calcolate come mese intero.
Per quanto concerne gli apprendisti il Fondo Pensione comunica di essere in attesa di ricevere dalle Parti Sociali indicazioni relative alla determinazione del contributo contrattuale.
Si allegano, infine, le elaborazioni puramente esemplificative effettuate dal Fondo Pensione Prevedi al fine di agevolare l’applicazione delle modalità di calcolo del contributo contrattuale per ciascun livello retributivo dei CCNL edili-industria ed edili-artigianato.

 

Si ricorda che, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2015 sopra citata ed in attesa dei necessari chiarimenti tecnici e del conseguente adeguamento dei programmi paga, le imprese ed i consulenti del lavoro delegati potranno trasmettere alla scrivente Cassa Edile il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti con la denuncia di competenza relativa al mese di febbraio 2015, all’interno della quale potranno anche effettuare il conguaglio relativo al periodo di gennaio 2015.

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