Proroga verifica di congruità quale requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare


Con Delibera n. 2/2014 del 4 novembre 2014 il Comitato della Bilateralità, costituito dalle Parti Sociali nazionali*, ha confermato gli accordi nazionali del 25 luglio 2012 e del 25 luglio 2013 inerenti la verifica di congruità, in considerazione degli importanti obiettivi degli stessi in termini di regolarità delle imprese.Il Comitato tenuto conto:
–        di quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 34/2014 convertito in Legge n. 78/2014 recante “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”,
–        che l’applicazione della nuova disciplina è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo finalizzato a rendere operativo il nuovo sistema, con cui devono essere definiti “i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione”; ha ribadito la validità della sperimentazione in essere e ha convenuto che il termine del 1° ottobre 2014 per la verifica della congruità quale requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare, indicato nel citato accordo del 25 luglio 2013, sia prorogato sino al 180° giorno dalla pubblicazione del suddetto decreto interministeriale attuativo.
Si ricorda che l’articolo 4 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” del Decreto Legge n. 34/2014, convertito in Legge n. 78/2014, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui sopra “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell’interrogazione ha validità 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto interministeriale […]”.Nel frattempo permangono, quindi, sia l’obbligo per tutte le Casse Edili di attuare la procedura per la verifica della congruità sia l’obbligo per le imprese di gestire i cantieri aperti nelle Province della Regione Lombardia tramite il portale www.edilconnect.it
L’inserimento del cantiere in Edilconnect garantirà il pre-caricamento delle informazioni sul Modulo Unico Telematico (MUT) per la trasmissione della denuncia mensile di manodopera occupata.* le Associazioni datoriali ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

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