Abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per apprendisti

Le Associazioni di settore hanno sottoscritto in data 22 dicembre 2015 un accordo nazionale relativo all’abolizione, a partire dal 1° settembre 2015, delle disposizioni relative alla Cassa Integrazione Guadagni (CIGO) in favore degli apprendisti contenute:

  • nell’articolo 92 (“Apprendistato”) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini del 1° luglio 2014;
  • nell’articolo 17 dell’allegato D (“Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti”) e nell’allegato L del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia ed affini;
  • nell’articolo 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) cooperative del 1° luglio 2014.
Più nel dettaglio, l’accordo recepisce il contenuto dell’articolo 2 (“Apprendisti”) del Decreto Legislativo n. 148/2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), in vigore dal 24 settembre 2015, che:
  • riconosce in favore dei lavoratori assunti con contratto professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;
  • prevede per i lavoratori apprendisti di cui sopra l’applicazione delle norme di cui all’articolo 2, comma 3 dello stesso Decreto Legislativo n. 148/2015 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l’INPS.
La domanda di rimborso per Cassa Integrazione Guadagni apprendisti per eventi meteorologici, pubblicata nella sezione web “Imprese”, è stata, pertanto, rimossa.
Si ricorda, infine, che la prestazione di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in favore degli apprendisti era stata introdotta dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore rinnovati nel 2008 con effetto dal 1° gennaio 2009. La scrivente Cassa Edile ha sempre erogato il rimborso su richiesta delle imprese iscritte aventi diritto senza il versamento da parte di queste ultime del contributo contrattualmente previsto pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

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