Contributo contrattuale Prevedi: informativa obbligatoria ai lavoratori

Premessa

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito CCNL) edili-industria, edili-artigianato e edili-Aniem-Anier-Confimi hanno previsto, a favore di tutti i lavoratori soggetti ai predetti CCNL, l’istituzione di un contributo mensile, denominato “Contributo contrattuale”, da versare a carico del datore di lavoro al Fondo Prevedi.

Accordo nazionale del 21 dicembre 2017

Al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell’assunzione, in merito al versamento del contributo in oggetto, le Parti Sociali nazionali*, in data 21 dicembre 2017, hanno sottoscritto un accordo con cui hanno concordato l’obbligo per i datori di lavoro che applicano i CCNL sopra richiamati nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi contratti di:

  • indicare, nella busta paga mensile, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio, in modo che sia sempre presente il riferimento “Fondo Prevedi”; 
  • riportare nella lettera di assunzione una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi (si veda testo dell’accordo); 
  • inserire l’informativa allegata all’accordo:
      • nella busta paga relativa al mese di gennaio p.v.;
      • nella prima busta paga successiva all’assunzione di ogni lavoratore edile;
      • in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata ai fini fiscali.

 

* ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

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