Al fine di perfezionare il percorso, iniziato con l’introduzione del DURC, finalizzato a contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro, favorendo altresì la sicurezza sul lavoro, le Parti Sociali, riunite nel Comitato di Bilateralità, hanno siglato in data 28 ottobre l’accordo sugli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera. Tali indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione di dodici mesi che partirà dal 1° gennaio 2011 e riguarderà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire da tale data. Per quanto concerne i lavori privati la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000,00, così come certificato dal Direttore dei Lavori mediante autodichiarazione.
Durante il periodo di sperimentazione eventuali irregolarità riscontrate sulla congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del DURC.
La CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) individuerà le modalità operative opportune e necessarie all’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili appartenenti al circuito nazionale. A regime, il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo del lavoro sul valore dell’opera andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 per i lavori che avranno inizio a partire da tale data.
A tale azione di controllo e di contrasto delle imprese che utilizzano manodopera irregolare, verrà prossimamente affiancata dalle Parti Sociali una politica premiale di riduzione del costo del lavoro per le imprese che dimostrino di avere un’incidenza della manodopera appropriata.
L’attestazione di congruità verrà effettuata dalla Cassa Edile competente, alla quale le imprese avranno l’obbligo di dichiarare il valore dell’opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Nei lavori pubblici l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale, mentre nei lavori privati al completamento dell’opera.
L’impresa principale risultante non congrua verrà richiamata dalla Cassa Edile e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, ad esempio, il costo del personale non iscritto in Cassa Edile, la fatturazione a lavoratori autonomi, noli a caldo e tecnologie avanzate. In tal caso l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione datoriale a cui aderisce.
Una volta a regime il sistema, il mancato raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione del “Documento unico di congruità” irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza del costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale prevista.
Riportiamo, infine, la tabella (già pubblicata nell’Avviso Comune del 17 maggio 2007 e recepita all’interno del CCNL edili-industria del 18 giugno 2008) con le percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
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Categorie
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Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera
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1
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OG1 Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture
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14,28%
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2
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OG1 Nuova edilizia industriale esclusi impianti
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5,36%
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3
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Ristrutturazione di edifici civili
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22,00%
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4
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Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti
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6,69%
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5
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OG2 Restauro e manutenzione di beni tutelati
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30,00%
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6
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OG3 Opere stradali, ponti, ecc.
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13,77%
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7
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OG4 Opere d’arte nel sottosuolo
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10,82%
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8
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OG5 Dighe
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16,07%
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9
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OG6 Acquedotti e fognature
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14,63%
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10
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OG6 Gasdotti
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13,66%
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11
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OG6 Oleodotti
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13,66%
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12
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OG6 Opere di irrigazione ed evacuazione
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12,48%
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13
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OG7 Opere marittime
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12,16%
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14
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OG8 Opere fluviali
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13,31%
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15
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OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
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14,23%
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16
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OG10 Impianti per la trasformazione e distribuzione
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5,36%
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17
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OG12-OG13 Bonifica e protezione ambientale
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16,47%
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