Come già evidenziato dal Ministero del Lavoro con le risposte ad interpello n. 24/2007 e n. 06/2009 in tema di applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere che intendono esercitare attività edile in territorio italiano si ricorda che:
- le imprese edili straniere con sede in uno Stato extracomunitario che distaccano lavoratori dipendenti in Italia sono tenute ad applicare la normativa contributivo-previdenziale italiana e con essa l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e il vincolo al rispetto della disciplina vigente in materia di regolarità contributiva (possesso di DURC regolare);
- alle imprese straniere con sede in uno stato comunitario che distaccano lavoratori dipendenti in Italia è applicabile la normativa contributivo-previdenziale vigente nel Paese di residenza del lavoratore ovvero dell’azienda in quanto l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sussiste solo qualora i datori di lavoro comunitari non procedano già a versamenti presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale nel loro Paese di origine che garantisca gli stessi standard di tutela ai lavoratori.
In ogni caso la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC o altra equivalente documentazione emessa dal competente organo del Paese di origine) non può essere sostituita dall’autocertificazione del soggetto obbligato ex lege, ovvero dai modelli dallo stesso utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali.
Il DURC non può, quindi, essere sostituito dall’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ex articolo 46 del Dpr n. 445/2000 in quanto possiede il valore di certificazione ufficiale della regolarità contributiva corrispondente all’interesse pubblico di contrastare l’evasione contributivo-previdenziale.
Pertanto, l’autocertificazione o la produzione delle ricevute di versamento sono documenti insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali per tutti i lavoratori.
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza si rifà alle indicazioni emanate dalla CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) firmataria nel 2008 di apposite convenzioni con la Cassa Edile nazionale austriaca (BUAK), la Cassa Edile nazionale tedesca (SOKA-BAU) e l’ente nazionale delle Casse Edili francesi (UCF), grazie alle quali i requisiti sopra esposti si intendono automaticamente soddisfatti per le imprese provenienti dalle nazioni europee sopra citate che distaccano manodopera nel nostro Paese.
Per le imprese straniere con sede in altre nazioni dell’Unione Europea che distaccano la forza lavoro in Italia, Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza si riserverà di fare le opportune verifiche per appurare che vengano garantiti gli stessi standard di tutela ai lavoratori distaccati.