Il Fondo Prevedi ha segnalato il diffondersi di casi in cui il datore di lavoro sospende, per dipendenti iscritti a Prevedi, la contribuzione al fondo pensione per il solo effetto dell’adesione degli stessi dipendenti a fondi aperti o a polizze pensionistiche individuali.
Tale sospensione contributiva è illegittima e rappresenta un’evasione contributiva ai sensi dei contratti collettivi edili industria ed artigianato vigenti.
I CCNL sopra richiamati, infatti, stabiliscono che il lavoratore iscritto a Prevedi debba continuare a contribuire al fondo pensione (almeno con il TFR, che è la fonte “non sospendibile” dal lavoratore):
- fino a quando percepisca retribuzione da un’azienda che applichi uno dei CCNL sopra richiamati,
oppure:
- fino a quando non trasferisca la posizione ad altra forma pensionistica complementare (alternativa possibile, in costanza di rapporto di lavoro, solo dopo due anni di permanenza nel fondo pensione).
La sospensione della contribuzione al Fondo Pensione Prevedi, in costanza di rapporto di lavoro, opera, infatti, solo in conseguenza della sottoscrizione, da parte del lavoratore, di apposita richiesta di trasferimento della posizione individuale da Prevedi ad altra forma pensionistica complementare: in mancanza di tale richiesta di trasferimento il lavoratore rimane associato a Prevedi e l’iscrizione ad altre forme pensionistiche complementari non fa cessare l’obbligo contributivo a Prevedi, né per la quota di TFR, né per le quote di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (salvo che non vengano esplicitamente sospese dal lavoratore, tramite apposita richiesta).
L’esistenza di un eventuale processo di trasferimento in uscita da Prevedi, che comporti la cessazione dell’obbligo contributivo al fondo pensione, è evidenziato dalla presenza di una data di cessazione del rapporto di lavoro (sia pur fittizia, in quanto inserita da Prevedi) nella posizione individuale consultabile nella consueta area riservata del sito web www.prevedi.it.
Com’è noto, tale informazione è compresa tra quelle trasmesse al sistema MUT, in modo tale che, all’invio della denuncia contributiva, le aziende contribuenti possano immediatamente avere evidenza della sospensione dell’obbligo contributivo (l’ultimo contributo dovuto a Prevedi è quello di competenza del periodo che termina con la data citata).
Si informa, infine, che Prevedi, in collaborazione con CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili), sta avviando un monitoraggio delle posizioni individuali non più contribuenti al fondo pensione, per verificare in quali casi tali posizioni si riferiscano a lavoratori ancora sottoposti al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato e si configuri, quindi, un caso di evasione contributiva da sottoporre all’attenzione delle competenti Autorità di Vigilanza.